Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39789 del 01/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 39789 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTI FRANCESCO, nato il 13/08/1976
avverso l’ordinanza n. 67/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
ANCONA del 27/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del dott.
Paolo Canevelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
proposto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di
Ancona ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione
domiciliare, avanzate da Scotti Francesco in relazione alla pena residua di mesi

della Repubblica di Fermo.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– l’istante, che aveva un certificato penale con quattordici condanne, aveva
iniziato il suo percorso delinquenziale appena maggiorenne, subendo lunghi e
ripetuti periodi detentivi;
– lo stesso, che si era rifiutato di affrontare seriamente la propria
tossicodipendenza con la sottoposizione a programma di tipo residenziale, non
voleva neppure sottoporsi a esami tossicologici, che, quando espletati, avevano
evidenziato positività frequenti all’eroina e costanti alla cocaina; non presentava
volontà di recupero e riabilitazione; aveva anche frequentazioni controindicate e
non svolgeva alcun lavoro.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato Scotti, che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di unico motivo, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge
e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, che ha respinto per difetto delle condizioni
di legge le sue richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione
domiciliare, non ha preso in considerazione la sua istanza volta a ottenere la
misura di cui all’art. 1 legge n. 199 del 2010, che non suppone lo stato
detentivo, può essere proposta, da sola o congiuntamente a quella avente a
oggetto altra misura alternativa, nelle forme e nei termini di cui all’art. 656,
commi 5 e 6, cod. proc. pen., e deve essere decisa in tal caso dal Tribunale di
sorveglianza, che, in quanto misura alternativa di minore portata, può
concederla anche ex officio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che non contesta il
diniego delle misure alternative richieste e contiene un riferimento solo formale
all’art. 1 legge n. 199 del 2010, preclusivo dell’esame nel merito della domanda,
neppure rientrante nella competenza del Tribunale di sorveglianza.

2

quattro di reclusione di cui al provvedimento di cumulo n. 235/13 della Procura

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, attinente al solo omesso esame della domanda di applicazione
della misura di cui all’art. 1 legge n. 199 del 2010, è manifestamente infondato.

2. Risulta dall’esame degli atti, cui questa Corte può accedere in relazione al
vizio denunciato, che il ricorrente ha presentato due istanze presso la Procura

rispettivamente il 18 dicembre 2012 eli. agosto 2013.
La prima istanza, riferita all’ordine di carcerazione per l’esecuzione della
pena di mesi quattro di reclusione (di cui alla sentenza del 16 novembre 2011,
irrevocabile il 18 settembre 2012), emesso il 29 novembre 2012 dalla Procura di
‘Fermo, iscritto al n. 327/2012 S.I.E.P. e notificato 1’8 dicembre 2012, contiene
nella rubrica e nelle conclusioni il riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge n. 354
del 1975 e all’art. 1 legge n. 199 del 2010.
La seconda istanza, riferita all’ordine di carcerazione per l’esecuzione della
pena di mesi quattro di reclusione (di cui alla sentenza del 22 ottobre 2012,
irrevocabile 11 luglio 2013), emesso il 22 luglio 2013 dalla Procura di Fermo,
iscritto al n. 235/2013 S.I.E.P. e notificato il 31 luglio 2013, contiene nella
rubrica e nelle conclusioni il riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge n. 354 del
1975.
2.1. Con successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 7
novembre 2013, iscritto al n. 235/2013 S.I.E.P., la Procura di Fermo, che ha
richiamato i provvedimenti di condanna risultanti eseguibili nei confronti del
condannato, ha rappresentato l’entità del cumulo delle pene e della pena residua
espianda complessiva, ha dato atto della notifica dei suindicati due ordini di
esecuzione al predetto e della presentazione da parte del medesimo di istanza di
misura alternativa alla detenzione per entrambi con procedimenti pendenti
presso il Tribunale di sorveglianza di Ancona, ha emesso nuovo ordine di
carcerazione per l’espiazione della pena residua di mesi quattro di reclusione e
ne ha disposto la trasmissione al predetto competente Tribunale.
2.2. All’esito della congiunta trattazione dei procedimenti n. 67/2013 e n.
1174/2013 S.I.U.S., il secondo dei quali è stato riunito al primo con decreto del
26 settembre 2013 per connessione oggettiva e soggettiva, all’udienza del 27
novembre 2013, nel corso della quale la difesa ha insistito per la detenzione
domiciliare, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha emesso, a scioglimento
della riserva, l’ordinanza impugnata, recante il n. 67/2013 S.I.U.S. e pertinente
al “cumulo 235/13 Procura della Repubblica di Fermo” per la pena residua di
mesi quattro di reclusione.

della Repubblica di Fermo, dirette al Tribunale di sorveglianza di Ancona,

3. Tanto premesso si rileva che entrambe le istanze proposte enunciano
nella parte espositiva, in termini analoghi, l’idoneità della misura della
detenzione domiciliare alla prevenzione del pericolo di recidiva e al
soddisfacimento delle esigenze dell’istante, che viveva presso l’abitazione sita in
Fermo ed era in attesa di accettazione di proposte di lavoro, e che, in
particolare, la prima istanza, presentata il 18 dicembre 2012, se contiene nella
rubrica e nelle conclusioni il riferimento anche all’art. 1 legge n. 199 del 2010,

l’applicazione del beneficio in esso previsto, del tutto pretermesso anche nelle
richieste conclusive formulate, all’udienza camerale, nel contraddittorio delle
parti.
3.1. Consegue a tale preliminare rilievo che il ricorrente non può in alcun
modo dolersi del mancato apprezzamento nel merito di una domanda, che, solo
formalmente enunciata, non è qualificabile quale richiesta invocatrice di
intervento giudiziario in rapporto a una specifica vicenda riconducile alla
enunciata previsione normativa, neppure allegata.
3.2. Né induce a riflessioni favorevoli alla tesi difensiva l’affermazione del
ricorrente alla cui stregua il Tribunale di sorveglianza deve ritenersi competente
a decidere sulla istanza ex art. 1 legge n. 199 del 2010, avanzata dopo la
notifica del decreto di sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, cod.
proc. pen., concedendola anche ex officio a fronte di richiesta di più ampia
misura alternativa alla detenzione.
La specifica disciplina dettata dalla legge n. 199 del 2010 per l’esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi (elevati a
diciotto mesi con d.l. n. 211del 2011), suppone, invero, ove il condannato non
sia detenuto, che il Pubblico Ministero non debba emettere il decreto di
sospensione, di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc., e, mentre, per la
peculiarità dei presupposti e della ratio dell’istituto, non si pone in rapporto di
continenza con la disciplina di altri benefici penitenziari, rimette, in ogni caso, la
decisione al magistrato di sorveglianza che si pronuncia, a norma dell’art. 69-bis
Ord. Pen., con provvedimento soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza,
che garantisce un secondo grado di giudizio di merito sull’eventuale decisione
negativa dello stesso magistrato (tra le altre, Sez. 1, n. 7943 del 11/02/2013,
dep. 18/02/2013, Zhao, Rv. 254533; Sez. 1, n. 7290 del 12/12/2013,
dep. 14/02/2014, Medda, Rv. 259607).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e -per i profili di colpa correlati
4

non svolge alcuna considerazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per

all’irritualità dell’impugnazione- di una somma in favore della Cassa delle
ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA