Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39788 del 01/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 39788 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSINO GIUSEPPE, nato il 18/01/1960,
avverso l’ordinanza n. 4673/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
BOLOGNA del 05/12/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye,
che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Data Udienza: 01/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
ha rigettato l’istanza di differimento della esecuzione della pena nelle forme della
detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen. e di differimento
facoltativo e obbligatorio della stessa, rispettivamente ex art. 147 n. 2 ed ex art.
146 n. 3 cod. pen., proposta da Ambrosino Giuseppe, detenuto nella Casa
circondariale di Firenze in espiazione della pena complessiva di anni quindici di

reclusione, inflitta con provvedimento di cumulo emesso il 12 settembre 2013
dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Torino.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– con propria ordinanza del 13 dicembre 2012 aveva respinto la precedente
istanza dello stesso Ambrosino, volta al differimento dell’esecuzione della pena,
già rigettato in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il
23 ottobre 2012, avendo ritenuto per le argomentazioni in essa rappresentate e
ritrascritte che le patologie dalle quali il medesimo era affetto apparivano allo
stato trattabili in ambiente carcerario;
– i responsabili sanitari dell’Istituto penitenziario, con relazione del 14
ottobre 2013, avevano dato specifico atto delle patologie dalle quali era affetto il
condannato, segnalando che erano stati messi in atto tutti gli accorgimenti
necessari sia da un punto di vista terapeutico che di assistenza alla salute,
necessari al medesimo per una più agevole detenzione in Istituto, e
rappresentando che, allo stato attuale, non si evidenziavano ragioni di grave
incompatibilità delle condizioni di salute con il regime penitenziario;
– difettava, pertanto, il presupposto fondamentale per la concessione della
chiesta misura, ossia la sussistenza di una grave infermità fisica, senza necessità
di nominare un perito e/o consulente di ufficio;
– non era possibile emettere una prognosi di assenza di pericolo di recidiva,
avuto riguardo alle condotte tenute dal condannato durante la fruizione di
precedenti misure;
– una eventuale detenzione domiciliare non poteva arginare tale pericolo,
poiché il condannato durante analoga misura si era in passato reso irreperibile e
aveva commesso reati contro il patrimonio, e, attraverso la continua indicazione
di domicili risultati alla verifica inesistenti, aveva dimostrato ulteriore scarsa
affida bilità.

O WJW1
‘3
.32.(j
2. Avverso detta ordinanza MI proposto ricorso per cassazione, er-rrrez-zei

9.tout~

zall

difensore avv. Cinzia Carradori, IMgraSSfin che ne chiede

l’annullamento sulla base di due motivi.

2

)

2.1. Con
Con il primo motivo il ‘

eratie denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma

1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione
dell’ordinanza in relazione all’omessa valutazione della consulenza tecnica di
parte, in atti, e della dichiarazione di disponibilità abitativa della signora
Sacchetti, e in relazione al travisamento delle relazioni dei sanitari del carcere,
nonché delle ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 26 luglio 2012
e del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 29 novembre 2012.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, che non ha disposto una propria

carceraria, ha omesso di valutare la consulenza medico-legale di parte dell’Il
maggio 2013, eseguita dalla dott. Panuccio, che, anche sulla base della cartella
clinica relativa al suo ricovero nel centro clinico del carcere di Parma, ha
evidenziato una grave prognosi quoad valetudinem e conseguentemente quoad
vitam

in dipendenza del mancato trattamento delle descritte patologie,

bisognevoli di urgente soluzione in regime di ricovero ospedaliero, e il cui parere
(pagg. 37/39) ha testualmente trascritto.
Il ricorrente, che ha riferito in ordine al suo successivo trasferimento presso
il carcere di Sollicciano, privo di centro clinico, e alla relazione dei sanitari di
detta struttura, che avevano dato conto della incompatibilità delle sue condizioni
di salute con il regime carcerario, ha sottolineato l’illogicità della motivazione del
Tribunale, che ha imposto a detti sanitari di rivedere la loro valutazione medica
sulla base della precedente ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva posto
in luce il suo atteggiamento manipolatorio, e delle ordinanze, in essa richiamate,
del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 26 luglio 2012 e del Tribunale di
sorveglianza di Venezia del 29 novembre 2012, che avevano rispettivamente non
prorogato e revocato la detenzione domiciliare, già concessa, per pregresse
condotte illecite (evasioni e truffe antecedenti all’agosto 2012 in un caso ed
evasione risalente al luglio 2011 nell’altro caso).
In tal modo, secondo il ricorrente, è apodittica la sua compatibilità con lo
stato detentivo, ritenuta dal Tribunale sulla base della nuova relazione dei
sanitari che non avrebbero evidenziato ragioni di grave incompatibilità, non
considerando la non graduabilità della incompatibilità ove ritenuta sussistente,
né l’assenza di un centro clinico nella struttura carceraria in cui è ristretto, pur
avendo il Tribunale di sorveglianza di Firenze disposto, con ordinanza del 26
luglio 2012, che egli fosse detenuto in un cento clinico dell’Amministrazione
penitenziaria ovvero in istituto di pena adeguatamente attrezzato, né il rischio di
sopravvivenza correlato alle conseguenze delle sue patologie e alla protrazione
del regime detentivo.
Il Tribunale neppure ha apprezzato la gravità delle condotte da lui tenute al
fine di un equo bilanciamento delle esigenze di prevenzione con il diritto alla

3

consulenza sulle sue condizioni di salute e sulla loro compatibilità con la struttura

salute; la ragione, dipendente dalle condizioni inumane della sua vita carceraria,
del suo atteggiamento di rifiuto polemico delle terapie, e la sua disponibilità a
locare un immobile di proprietà della Sacchetti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 27, comma 3, 25,
comma 2, e 32 Cost. e falsa applicazione dell’art. 147 n. 2 cod. pen.
Secondo il ricorrente, la situazione di incompatibilità delle sue condizioni di
salute con la struttura carceraria è stata riconosciuta dai consulenti di ufficio

trova ora detenuto presso il carcere di Sollicciano, che è privo di centro clinico e
presenta barriere architettoniche che aggravano ulteriormente le sue condizioni
di detenzione a dimostrazione della incapacità dell’Amministrazione penitenziaria
di offrire le cure e trattamenti di cui il detenuto necessita.

3. Con il secondo ricorso presentato personalmente, ricevuto il 14 dicembre
2013, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., dal Direttore della Casa circondariale
“Sollicciano” di Firenze, il ricorrente si duole che il Giudice relatore dott.ssa
Mirandola, da lui denunciata e a conoscenza di tale denuncia, non si sia
dichiarata incompatibile e si sia vendicata nei suoi confronti del lancio ricevuto in
faccia di un pannolone, rigettandogli la richiesta pur a fronte del peggioramento
delle sue patologie e soprattutto della sua obesità dipendente dalla cattiva
alimentazione, non coincidente con la terapia insulinica.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È infondata la censura, oggetto del ricorso personale del 14 dicembre
2013, con la quale il ricorrente assume viziata l’ordinanza impugnata per la
incompatibilità del Giudice relatore dott.ssa Manuela Mirandola, che, nonostante
sia stata da lui denunciata tramite il Comando di Polizia penitenziaria e colpita in
faccia con un pannolone, non lo ha a sua volta denunciato e non si è astenuta,
vendicandosi con il rigetto della richiesta.
1.1. Questa Corte ha costantemente rimarcato che l’esistenza di cause di
incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina
la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma
costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica
procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la
violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità
4

nominati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze e di Genova, mentre egli si

generale e assoluta ai sensi dell’art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce
anch’essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non
astenutosi (tra le altre, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, dep. 08/05/1996, D’Avino,
Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 01/02/2000, Scrudato e altri,
Rv. 215097; Sez. 6, n. 9680 del 04/02/2003, dep. 03/03/2003, Calicchio, Rv.
223785; Sez. 3, n. 2115 del 14/11/2003, dep. 23/01/2004, Jayasurya, Rv.
227588; Sez. 5, n. 40651 del 08/11/2006, dep. 12/12/2006, Zonch, Rv.
236307; Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, dep. 12/04/2010, Bonaventura e

Attanasio, Rv. 262302).
1.2. Nella specie non risulta presentata istanza di ricusazione da parte del
ricorrente, che si è limitato invece ad allegare al suo ricorso personale la copia
del verbale di attestazione della presentazione, in data 17 dicembre 2012, presso
il Comando di Polizia penitenziaria di Parma della denuncia nei confronti, tra gli
altri, del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia per fatti in cui lo stesso
sarebbe, peraltro, parte lesa.
Il ricorso personale deve essere, pertanto, rigettato.
1.3. Copia di tale ricorso, avuto riguardo al suo contenuto, deve essere,
tuttavia, trasmessa, secondo le regole di competenza fissate dall’art. 11 cod.
proc. pen per i procedimenti riguardanti i magistrati, al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze per quanto di competenza.

2. Anche il ricorso proposto da Ambrosino Giuseppe per mezzo del suo
difensore va rigettato per essere infondato o inammissibile nelle proposte
doglianze e deduzioni.

3. Si premette in diritto che questa Corte ha più volte affermato che, mentre
la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione,
ha come finalità la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato, il
rinvio facoltativo della esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi
dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., mira a evitare che l’esecuzione della pena
avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità,
costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il
condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre
rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali
da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure
mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art.
11 Ord. Pen., operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere
adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (tra le altre,
Sez. 1, n. 45758 del 14/11/2007, dep. 06/12/2007, De Witt, Rv. 238140; Sez.

5

altro, Rv. 246716; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, dep. 12/06/2014,

1, n. 28555 del 18/06/2008, dep. 10/07/2008, Graziano, Rv. 240602; Sez. 1, n.
27313 del 24/06/2008, dep. 04/07/2008, Commisso, Rv. 240877; Sez. 1, n.
22373 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Aquino, Rv. 244132; Sez. 1. n. 972
del 14/10/2011, dep. 13/01/2012, Farinella, Rv. 251674), e il rinvio obbligatorio
dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 3 cod. pen.,
suppone che il condannato sia affetto da una delle patologie previste dalla legge,
giunte a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai
trattamenti disponibili o alle terapie curative (tra le altre, Sez. 1, n. 41580 del

27/0/2010, dep. 30/11/2010, Gradizzi, Rv. 249019).
3.1. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio, obbligatorio o facoltativo,
della esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se
le condizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità
rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale
conseguenti alla rieducazione.
Qualora, all’esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell’infermità
e di un’eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l’espiazione
di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da
essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza della
impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato,
deve trovare applicazione l’istituto del differimento previsto dal codice penale.
Se, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato
sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si
attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un
margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del
condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo
controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento
facoltativo della pena per tutte le ipotesi previste dall’art. 147 cod. pen, e per il
termine di durata stabilito e prorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi
dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen., che espressamente prescinde dalla
durata della pena da espiare e non ne sospende l’esecuzione (tra le altre, Sez. 1,
n. 4326 del 12/06/2000, dep. 04/08/2000, Sibio, Rv. 216912; Sez. 1, n. 4750
del 14/01/2011, dep. 09/02/2011, Tinelli, Rv. 249794), e richiede, per l’effetto,
una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la
sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e
poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla
sospensione dell’esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul
piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul
piano della gravità e durata della pena da scontare (tra le altre, Sez. 1, n. 656

6

01/10/2009, dep. 29/10/2009, Cesarini, Rv. 245054; Sez. 1, n. 42276 del

del 28/01/2000, dep. 06/03/2000, Ranieri, Rv. 215494; Sez. 1, n. 23512 del
08/04/2003, dep. 28/05/2003, Bisogno, Rv. 224424).
3.2. L’introduzione con legge n. 165 del 1998 di tale regime detentivo, come
alternativo alla pura e semplice sospensione dell’esecuzione della pena, ha, in tal
modo, chiaramente risposto alla finalità di colmare una lacuna della previgente
normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt.
146 e 147 cod. pen., si imponeva una alternativa secca tra carcerazione e libertà
senza vincoli, mirando tale polifunzionale regime -da disporsi a termine in

consenta la piena liberazione-, per un verso, all’esigenza di effettività
dell’espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i
soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme
compatibili con il senso di umanità (tra le altre, Sez. 1, n. 6952 del 07/12/1999,
dep.

14/02/2000,

Saraco,

Rv.

215203;

Sez.

1,

dep. 28/02/2001,

Mulé,

dep. 28/04/2001,

Mangino, Rv. 218762; Sez.

Rv.

218133;

Sez.

1,

n.
n.

8641 del
17208

del

19/09/2000,
19/02/2001,

1, n. 41492 del 09/10/2001,

dep. 17/11/2001, Guddo, Rv. 220086).

4. Di tali condivisi principi è stata fatta, nel caso di specie, esatta
interpretazione e corretta applicazione.
4.1. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto -dopo avere annotato che l’istanza, in
ordine alla quale era stato instaurato il procedimento in corso, costituiva
riproposizione di istanza di analogo contenuto rigettata con ordinanza del 13
dicembre 2012, testualmente e integralmente riportata nel contesto
dell’ordinanza impugnata- che lo stato di salute di Ambrosino Giuseppe non fosse
tale da integrare le condizioni di cui agli istituti invocati.
A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto attraverso un motivato ed
esaustivo ragionamento, che ha sviluppato verificando -rispetto alla decisione già
assunta- la sussistenza di elementi di novità che ne consentissero la modifica.
Nel suo percorso argomentato il Tribunale, che ha richiamato i riferimenti
contenuti nella relazione del 14 ottobre 2013 alle condizioni di salute dell’istante,
le cui patologie ha specificamente enunciato, ha ragionevolmente valorizzato le
univoche emergenze fattuali secondo le quali nei confronti dell’istante erano stati
messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per renderne più agevole la
detenzione presso l’Istituto penitenziario, e afferenti sia al profilo terapeutico
(terapie antipertensiva, antidiabetica, antidecubito, antibiotica, antidolorifica e
ansiolitica, vitto antidiabetico) sia a quello di assistenza alla salute (materasso
antidecubito, piantone, spostamenti in carrozzina, traduzioni con ambulanze), e
ha coerentemente ritenuto non necessario disporre perizia sulla persona del
medesimo, avuto riguardo alla condivisa disamina delle illustrate condizioni, non
7

presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne

tali da integrare una grave infermità fisica e da porsi in termini di incompatibilità,
allo stato attuale, con la loro gestione in ambito penitenziario.
4.2. Né il Tribunale ha prescisso dal rilevare che non era formulabile un
giudizio prognostico di non recidivanza del condannato, valutabile al fine della
eventuale concessione in suo favore della misura della detenzione domiciliare,
rappresentando la condotta da lui tenuta mentre ha fruito in passato di analoga
misura, rendendosi irreperibile e commettendo reati contro il patrimonio, e la
insussistenza degli innumerevoli domicili dallo stesso indicati, emersa attraverso

definizione del procedimento.

5. Le ragionevoli argomentazioni svolte, esenti da vizi logici e giuridici,
resistono alle censure del ricorrente.
5.1. Non ricorre, invero, il vizio di legittimità dedotto con il primo motivo del
ricorso sotto il profilo dell’omesso espletamento di perizia medica sulle condizioni
di salute del ricorrente e con riguardo al contestato difetto di motivazione circa la
valenza della consulenza tecnica di parte.
Il ricorrente con tali doglianze non ha tenuto conto del discorso giustificativo
della decisione impugnata, che, nel suo specifico riferimento alle risultanze della
più recente relazione sanitaria acquisita del 14 ottobre 2013, ha esaustivamente
rappresentato l’univoca emergenza della insussistenza di una incompatibilità fra
ambiente carcerario e condizioni di salute e dell’adeguata fronteggiabilità di
queste ultime con le terapie e i controlli attivabili in regime detentivo, e ha
evidenziato in positivo la concludente idoneità di tali evidenze ai fini della
valutazione del quadro clinico senza ricorrere all’espletamento della chiesta
perizia.
Né il ricorrente ha considerato che, mentre la consulenza di parte, secondo
le sue stesse indicazioni in ricorso, risale all’il maggio 2013 ed è pertanto
antecedente alla predetta relazione sanitaria del 14 ottobre 2013, correttamente
valorizzata nell’ordinanza, di detta consulenza ha trascritto uno stralcio nel
ricorso senza indicare se e in quali termini le evidenze enunciate abbiano
incidenza decisiva sulla verifica svolta e siano dimostrative del dedotto decorso
in senso peggiorativo delle indicate patologie.
5.2. Sotto concorrente profilo è inoltre generica la censura del ricorrente,
che, trascurando la coerenza in diritto della decisione che ha apprezzato le sue
condizioni di salute, ai fini e per gli effetti dell’applicazione dei chiesti istituti
penitenziari, in termini di attualità, secondo le emergenze della predetta più
aggiornata relazione sanitaria, in rapporto alle verifiche già svolte con pregressa
ordinanza a tal fine richiamata, ha ritenuto apparente la motivazione per detto
operato richiamo e ha appuntato i suoi rilievi critici al contenuto di tale
8

gli accertamenti svolti che hanno imposto anche l’allungamento dei tempi di

precedente ordinanza, assumendo ricorrere ragioni di travisamento delle
relazioni sanitarie e delle ordinanze dei Tribunali di sorveglianza di Firenze e di
Venezia del 26 luglio 2012 e del 29 novembre 2012, che corrispondono, invece e
sostanzialmente, a non consentite alternative riletture nel merito.
5.3. Neppure hanno maggiore specificità le osservazioni relative alla
contestata sussistenza dei profili di pericolosità e di allarme sociale del
ricorrente, poiché, mentre, senza offrire elementi dimostrativi a sostegno, si
assume che i fatti richiamati nelle predette ordinanze del 26 luglio 2012 e del 29

possibile disponibilità abitativa, non si considera che, a fronte dell’esito negativo
della valutazione riguardante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge
per concedere il differimento dell’esecuzione della pena, non possa fondatamente
censurarsi l’indagine svolta circa l’applicabilità della misura della detenzione
domiciliare -che suppone analoghi presupposti in punto di gravità delle condizioni
di salute- sotto il profilo della insussistenza di una negativa condizione soggettiva
del reo, che non ne consenta la piena liberazione.
5.4. Privo di giuridico pregio è, infine, il rilievo difensivo oggetto del secondo
motivo del ricorso, afferente all’attuale stato detentivo del ricorrente sotto il
profilo della sua restrizione in istituto privo di struttura specializzata per le cure
indispensabili per le sue patologie.
Tale rilievo, comunque privo di autosufficienza nella sua prospettazione, è
astratto dalla specifica notazione dell’ordinanza che, richiamando la relazione
sanitaria dell’Istituto penitenziario, ha dato conto degli accorgimenti messi in
atto a tutela della più agevole detenzione del ricorrente e del suo diritto alla
salute sul piano terapeutico e logistico.
6. Al disposto rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., la trasmissione di copia del
ricorso presentato dall’Ambrosino il 14 dicembre 2013 al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, in data 1 ottobre 2014
Il Consigliere

esten.rDEPOSITATA

Il Presidente

novembre 2012 sono ancora sub iudice e si afferma come sussistente una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA