Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39786 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39786 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEN RAKZKA ANUR N. IL 18/08/1991
avverso l’ordinanza n. 1464/2014 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
07/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
j /sentite le conclusioni del PG Dott. 0-er-t,– 0,k
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Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
lamentando :
2.1. il difetto di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non potendosi affermare
con certezza che tutte le cessioni di droga fosse riferibili alla sua persona e non invece, ad altri
coindagati;• in ogni caso il suo ruolo era stato di scarso rilievo senza alcuna funzione direttiva.
Infine, la circostanza che si era avvalso della facoltà di non rispondere non poteva costituire un
elemento indiziante a suo carico.
2.2. La erronea applicazione della legge laddove la condotta criminosa contestata era stata
ritenuta integrare il primo comma e non il quinto comma dell’art. 73. Invero si trattava di
“spaccio da strada” e la diversa qualificazione consentiva la applicazione di una misura meno
afflittiva.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in
materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che “l’ordinamento non conferisce
alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure
ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile
del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato
al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo
e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo
dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento” (Cass. IV, n. 2050\96, imp. Marseglia, rv. 206104 ; Cass.
Sez. III, Sentenza n. 40873\2010, imp. Merja, rv. 248698).
3. Ciò detto, nel caso che ci occupa, le plurime deposizioni acquisite non lasciano dubbi circa la
sussistenza dei gravi indizi; peraltro l’indagato, non rispondendo all’interrogatorio, non ha
consentito di fornire una diversa prospettiva degli elementi indiziari raccolti.
Quanto alla qualificazione giuridica delle condotte contestate, va ricordato che non può essere
qualificato come fatto di lieve entità l’ipotesi di singolo spaccio di modesta quantità della
sostanza, se esso costituisca l’apprezzabile reiterazione, antecedentemente programmata o
meno, di altri simili atti (cfr. Cass. sez. 4, Sentenza n. 10764 del 25/05/1992 Ud. (dep.
05/11/1992), Rv. 192325).
Invero per escludere la configurabilità della più lieve fattispecie di spaccio è sufficiente che tale
qualità non sia attribuibile alle modalità e circostanze dell’azione. Nel caso in esame la
reiterazione nel tempo della illecita attività; la eterogeneità delle sostanze trafficate; la
pluralità degli acquirenti, lascia trasparire, come osservato dal giudice di merito, una non
occasionalità della condotta e la sua riconduzione ad un consolidato programma criminale, che
non consente il riconoscimento dell’attenuante.
Pertanto le valutazioni del Riesame, coerenti e non manifestamente illogiche, rendono
incensurabile in questa sede il provvedimento impugnato.

1. Con ordinanza del 7\1\2015 il Tribunale del riesame di Venezia confermava l’ordinanza di
custodia in carcere emessa a carico di Ben Ra i ka Anur per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309
del 1990 per plurime cessioni di cocaina, hashish e marijuana (acc. in Padova ed altre zone dal
2012 al giugno-luglio 2014).
Osservava il Tribunale che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato erano costituti
dalle dichiarazioni di numerose persone informate dei fatti (acquirenti) che lo avevano
riconosciuto in foto.
La reiterazione nel tempo delle condotte criminose e la presenza di altri precedenti di polizia
manifestavano una concreta ed attuale pericolosità sociale che imponeva il mantenimento della
misura in atto.

Al rigetto dei ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore
dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, co. 1°,
ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015
estenso e

Il Consiglie

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