Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39785 del 19/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39785 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
RAKKAZ BOUCHRA N. IL 05/11/1987
avverso la sentenza n. 5899/2013 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
08/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lt€/sentite le conclusioni del PG Dott. 2,„,„e,11,<_
ctivw,s jt ,o, wa)3g Uditi difensor Av c-e( [AA■ Data Udienza: 19/05/2015 RITENUTO in FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 8\5\2014, con la quale, ai sensi
dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti di due anni di
reclusione ed C 4.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. n.
309/1990, per detenzione illecita di cocaina (acc. in Jesolo il 17\8\2013).
Lamenta il P.G. la erronea applicazione della legge, per essere stata concessa la sospensione
condizionale della pena anche in relazione alla sanzione pecuniaria, al di là del limite previsto
dall'art. 163, primo comma, c.p. 2. Le doglienze del P.G. sono fondate. Non di meno, rileva il Collegio che sussistono i.
presupposti per rilevare di ufficio la non congruità della pena applicata al prevenuto, in
riferimento alle ipotesi di reato in addebito.
Invero deve considerarsi che la legge 16\5\2014 n. 79, di conversione del d.l. 20 marzo 2014
n. 36, ha modificato il 5 0 comma dell'art. 73, fattispecie autonoma di reato, fissando i limiti
edittale da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Nel caso di specie, le modifiche normative ora richiamate incidono significativamente sulla
misura della pena concordata dalle parti, atteso che, ad oggi, il minimo della pena, come
chiarito, risulta pari a mesi sei di reclusione, oltre la multa. Non è chi non veda, allora, che
l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice concerne l'applicazione di una pena che
non può ritenersi congrua, rispetto ai fatti per i quali si procede.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, giacché
l'evidenziata incongruità della pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., rende
invalido il patto concluso dalle parti. Deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale,
perché proceda a nuovo giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tali
ipotesi, le parti sono reintegrate nella facoltà di rinegoziare l'accordo sulla pena su altre basi e
che, in mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Venezia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in data 19 maggio 2015
Il Presidente CONSIDERATO in DIRITTO