Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39780 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39780 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASAMONICA SALVATORE N. IL 21/04/1980
avverso la sentenza n. 10258/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la

rte civile, l’Avv

Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Casamonica Salvatore propone ricorso per cassazione avverso il

provvedimento indicato in epigrafe con il quale é stata confermata la pronuncia
di condanna emessa dal Tribunale di Roma, alla pena ritenuta equa per il reato
di cui all’art. 186, co. 2 lett. b) Cod. str., commesso il 19.6.2009.
2. Con il ricorso deduce l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di
conclusione delle indagini, del decreto di citazione diretta a giudizio e di tutti gli
atti successivi; deduce altresì la carenza di motivazione in relazione ai motivi

elementi certi da cui dedurre la prova della responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Giova premettere che il reato é estinto per prescrizione. Risulta infatti
decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni. D’altro canto,
l’impugnazione non é manifestamente infondata alla stregua delle doglianze
esposte.
In particolare, il primo motivo è infondato. La prevalente giurisprudenza di
questa Corte afferma che la nullità del decreto di citazione a giudizio per
l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore
di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della
deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013 dep. 12/11/2013, F, Rv. 257807; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014 – dep.
28/05/2014, Di Giovanni e altro, Rv. 262821). Altra tesi sostiene che la nullità
deve essere eccepita entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito
dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento (Sez.
5, n. 44825 del 14/05/2014 – dep. 27/10/2014, Restucci, Rv. 262104).
Nel caso di specie la Corte distrettuale ha dato atto che l’eccezione non
venne proposta nel corso del procedimento di primo grado; e quindi ha
correttamente concluso per la inammissibilità della sua proposizione per la prima
volta in grado di appello.
L’assunto del difensore è quindi destituito di fondamento; vale rimarcare che
la presenza di un difensore di ufficio assicura la possibilità di proporre
l’eccezione, sicché è privo di rilievo – sotto il profilo che occupa – che il difensore
di fiducia sia rimasto estraneo al processo in forza del menzionato omesso
avviso.
L’ulteriore motivo di ricorso é aspecifico perché non si confronta con le
argomentazioni utilizzate dalla Corte di Appello per replicare ad analoga
deduzione portata con il gravame.

2

addotti dalla difesa in relazione al merito della imputazione e l’assenza di

Sotto altro profilo, alla luce delle pronunzie di merito non si configura
l’evidenza della prova che consente l’adozione di una decisione liberatoria nel
merito (art. 129 cod. proc. pen.).

4. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, per essere il
reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2015.

prescrizione.

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