Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3978 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3978 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAURO MICHELE ROCCO N. IL 23/02/1968
avverso la sentenza n. 141/2012 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 20/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ltjf
che ha concluso per Ai A. 1‘0 ~…z v e4
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 28/11/2013

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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.7.2012 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale militare di Napoli dichiarava Mauro Michele Rocco colpevole del
reato di insubordinazione con minaccia perché, in qualità di Appuntato dei
Carabinieri in servizio al Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di
Messina, comandato in servizio di pattuglia automontata con ruolo di
autista, minacciava di un ingiusto danno il superiore in grado brig.

indirizzo le seguenti frasi “sei sordo, togli i giubbotti antiproiettile dalla
macchina”,quindi all’invito di Cusumano a moderare i toni si avvicinava
faccia a faccia con il predetto pronunziando le parole” senno che fai?, hai
paura che ti faccio la faccia tanta”; inoltre persisteva nell’atteggiamento
provocatorio avvicinando ripetutamente le mani alla faccia del superiore
brig.Cusumano. In Messina il 15.12.2010. Per l’effetto, concesse le
attenuanti generiche e la diminuente del rito, lo condannava alla pena di
mesi 2 e giorni 20 di reclusione militare con i doppi benefici.
Con sentenza del 20.3.2013 la Corte militare di appello confermava
la decisione del Giudice dell’udienza preliminare.
Avverso la sentenza di appello il difensore e l’imputato propongono
ricorso per cassazione, sottoscritto congiuntamente, per i seguenti
motivi:1) la sentenza impugnata costituisce una mera riproposizione degli
argomenti esternati dal giudice di prime cure, senza che emerga alcun
momento di originalità ed aderendo acriticamente alle proiezioni
accusatorie; 2) contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal car.Fusaro
che nella relazione di servizio del 8.1.2011 non aveva riferito di aver
sentito frasi minatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.11 giudice di appello non è tenuto ad emettere una pronuncia
connotata da “originalità” rispetto alla sentenza impugnata, ma deve
esaminare le censure in fatto ed in diritto contenute nei motivi di appello,
compito pienamente assolto dalla Corte militare che, con argomentazioni
esaurienti, dettagliate ed analitiche, ha confermato il giudizio di
colpevolezza pronunciato dal giudice di primo grado sulla base delle
risultanze probatorie costituite da: dichiarazioni rese dalla persona offesa
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Cusumano componente della medesima autopattuglia, profferendo al suo

brig.Cusumano Angelo; dichiarazioni del teste carabiniere Fusaro Roberto
presente ai fatti ed intervenuto per sedare la lite ed allontanare Mauro;
fotogrammi estrapolati dalla registrazione effettuata da un apparecchio
di videosorveglianza installato nella caserma, in cui si vedeva l’imputato
muoversi avanti e indietro, gesticolare vistosamente ed avvicinarsi con il
corpo e con il capo al brig.Cusumano.
2.La Corte militare di appello ha svolto una disamina particolarmente

dichiarazioni rese dal carabiniere Fusaro, pervenendo ad un giudizio di
attendibilità del testimone allorché, ad espressa domanda rivoltagli nel
corso delle sommarie informazioni rese il 19.7.2011, rispondeva di aver
sentito l’app.Mauro rivolgere al brig. Cusumano la frase “ti faccio la faccia
tanta”, mimando con le mani l’azione minacciata. Il giudizio di
attendibilità formulato dal giudice di merito non mostra alcun vizio logico
ed è insindacabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28.11.2013.

approfondita, anche negli aspetti non lineari o contraddittori, delle

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