Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3978 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3978 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEPULVEDA NAVARRETE RUBEN ANDRES N. IL 18/03/1961
avverso la sentenza n. 1143/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, assistito da difensore,
lamentando, quale motivo unico, la mancanza e, in ogni caso, la manifesta
illogicità della motivazione con riferimento al capo della sentenza con cui era
stato rigettato il secondo motivo di gravame con il quale era stato invocato il
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto
di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181;
Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri
termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha
fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi
come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica
argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa
ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art.
581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Invero, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della
concessione dell’attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve
essere integrale, sicché non possono giovare all’imputato, in caso di
riparazione parziale o inadeguata, la dichiarazione liberatoria della persona
offesa o la considerazione degli sforzi economici affrontati per effettuarla (Sez.
5, sent. n. 13282 del 17/01/2013, dep. 21/03/2013, Sanchez Jimenez, Rv.
255187).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

1

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova, prima sezione
penale, confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato,
all’esito di giudizio abbreviato, Sepulveda Navarrete Rubenl Andres alla pena
di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di
rapina in concorso e alla pena di giorni quattordici di arresto ed euro 67,00 di
ammenda per il reato di porto di coltello.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014

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