Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39771 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39771 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELL’ACQUA PATRIZIA N. IL 22/11/1950
avverso la sentenza n. 1529/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C hirk›
che ha concluso per -e i AAAA-~,J4/Ptvi-the.:4JJVrAcus…)

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Udit i difensor Avv.

l’Avv

Data Udienza: 16/06/2015

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RITENUTO IN FATTO
1.

Dell’Acqua Patrizia propone ricorso per cassazione avverso il

provvedimento indicato in epigrafe con il quale é stata confermata la pronuncia
di condanna emessa dal Tribunale di Voghera alla pena ritenuta equa per il
reato di cui all’art. 186, co. 2bis, in relazione ai commi 1 e 2 lett. c) Cod. str.,
commesso 1’8.8.2009.
Con il ricorso deduce manifesta illogicità motivazionale per aver la Corte di
Appello fondato il diniego delle attenuanti generiche con la gravità del fatto, con

della pena in forza del comma 2bis dell’art. 186 Cod. str.; pertanto esso non può
comportare ulteriori effetti negativi. Inoltre é stata affermata la gravità del fatto
con motivazione solo apparente, sconnessa dalle emergenze processuali.
Con un secondo motivo deduce analogo vizio in relazione alla mancata
considerazione dell’effetto dell’assunzione del farmaco Dapagut.
Con un terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata
applicazione dell’art. 2, co. 4 cod. pen., che sarebbe imposta dal mutamento
normativo intervenuto medio tempore, in quanto é stata disposta la confisca del
veicolo nonostante non fosse stato proceduto da sequestro amministrativo e la si
é applicata in violazione del principio di irretroattività della sanzione
amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va preliminarmente rilevata l’intervenuta prescrizione del reato. Risulta
infatti decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni. D’altro canto,
l’impugnazione non é manifestamente infondata alla stregua delle doglianze
esposte. Né alla luce delle pronunzie di merito si configura l’evidenza della prova
che consente l’adozione di una decisione liberatoria nel merito (art. 129 cod.
proc. pen.).

3.1. In particolare, mentre i restanti motivi risultano inammissibili, il primo
motivo é infondato. Che la gravità del fatto sia stata affermata dai giudici
unicamente perché l’imputata ha provocato un incidente stradale é affermazione
dell’esponente, il quale in tal modo non considera che anche l’entità dello stato di
ebbrezza alcolica (nella specie g/I 1,86 e 1,79) ed il fatto che la Dell’Acqua abbia
circolato in stato di alterazione psicofisica in pieno centro cittadino costituiscono
fattori che esprimono la gravità della condotta. Poiché la pronuncia della Corte
di Appello conferma quella di primo grado vale il principio della integrazione della
prima con la seconda; sicchè risulti infondata anche la censura che rileva una
carente motivazione.

ciò omettendo di considerare che l’evento sinistro é già ragione di aggravamento

3.2. Come già esposto, il secondo motivo é inammissibile, siccome
aspecifico. Esso, infatti, non prende in alcuna considerazione la replica che la
Corte di Appello ha offerto alla censura già avanzata con i motivi di appello. In
particolare, non supera la puntualizzazione della Corte di Appello circa l’assenza
di prova dell’assunzione del farmaco da parte dell’imputata prima di porsi alla
guida. Ed inoltre non aggredisce l’osservazione secondo la quale l’assunzione del
farmaco doveva essere tenuta in conto dall’imputata nel mettersi alla guida,
versandosi in tema di reati colposi. Né esclude la colpa il fatto che il cd.

Corte di Appello, si tratta di un farmaco che contiene etanolo in una misura pari
al 96% ed è quindi doveroso verificare se può produrre un’alterazione psicofisica
riconducibile all’uso di bevande alcoliche.
3.3. Il terzo motivo é manifestamente infondato. La questione concernente
la possibilità di disporre la confisca del veicolo anche a seguito delle modifiche
apportate dalla legge n. 120/2010 é stata risolta dalle Sezioni Unite già nel
2012, stabilendosi che il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte
dall’art. 33 legge n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o
di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di
guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione
amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 12313 del 13/03/2012 – dep. 02/04/2012,
P.G. in proc. Vasori, Rv. 252563). Rispetto a quanto valutato dal S.C.
l’esponente non propone alcuna nuova argomentazione, sicchè la questione
risulta proposta con finalità meramente strumentali, non potendosi immaginare
che in assenza di nuovi elementi di analisi una sezione semplice adotti una
interpretazione giuridica difforme da quella espressa dal massimo organo di
nomofilachia.

4. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, per essere il
reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché

il reato é estinto per

prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2015.

bugiardino non indicasse controindicazioni, perché, come rammentato dalla

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