Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39768 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39768 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
SINGH KULWANT N. IL 27/07/1969
avverso la sentenza n. 776/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del
31/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MIA: 12) k )-L IS’CìA9-6
che ha concluso per p
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 31\3\2014 il Tribunale di Vicenza, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a
SINGH Kulwant la pena di legge per la contravvenzione di cui all’art. 186, co. 2°, lett. c),
C.d.S., per guida in stato di ebbrezza di un’auto Fiat Punto, con tasso alcolemico rilevato di g\I
2,27 (fatto acc. in Altavilla Vicentina il 21\10\2010). All’imputato veniva irrogata la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Venezia, lamentando la violazione di legge per la omessa confisca obbligatoria del veicolo di
proprietà dell’imputato, come emergente dagli atti processuali.

1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, premessa la natura sanzionatoria della confisca di cui al comma 2°, lett. c), dell’art.
186, essa andava applicata obbligatoriamente con la sentenza di patteggiamento, alla luce
dell’esplicita dizione della norma laddove è previsto che con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione
condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato
commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso, l’imputato risulta proprietario dell’auto,
per cui ricorrendo i presupposti di legge, doveva essere disposta la confisca del veicolo (cfr.
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24015 del 06/05/2009 Cc. (dep. 11/06/2009), Di Tucci, Rv.
244220; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16154 del 04/03/2010 Cc. (dep. 26/04/2010), Pignat, Rv.
247328; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41870 del 03/07/2009 Cc. (dep. 30/10/2009), Baratto, Rv.
245439).
Ne consegue che la omissione della sua applicazione, in presenza dei presupposti per la
irrogazione della sanzione (proprietà del veicolo), costituisce una violazione di legge.
Né è di ostacolo alla possibilità di confisca, la modifica apportata all’art. 186 Cod. strada dalla
legge n. 120 del 2010. Infatti, anche dopo la novella, permane l’ammissibilità sia del
sequestro, che della confisca, quest’ultima qualificata come sanzione accessoria amministrativa
(cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40523 del 04/11/2010 Cc. (dep. 16/11/2010), Gibellini, Rv.
248859).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al punto della
confisca del veicolo, che si applica in questa sede ai sensi dell’art. 620. Lett. I) c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la
omessa confisca dell’autovettura Fiat Punto targata AY829DP, confisca che dispone.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015
Il Consiglie e estensore

Il Presidente

CONSIDERATO in DIRITTO

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