Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39767 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39767 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATONI GIOVANNI N. IL 21/12/1976
avverso la sentenza n. 2285/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. c).-t>–i:
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che ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la illogicità della motivazione laddove la corte di merito aveva ritenuto corretta la
determinazione della pena, erroneamente affermando, cosa non vera, che il G.i.p. aveva
ritenuto la continuazione tra i delitti di detenzione di droghe leggere e droghe pesanti,
inammissibile tenuto conto del fatto che il delitto era stato commesso sotto la vigenza della
legge Fini-Giovanardi.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Le censure formulate sono manifestamente infondate.
2. Vero è che la Corte di appello, per mero errore, ha ritenuto essere stata applicata una
continuazione che in realtà non è stata contestata dal P.M., né applicata dal Tribunale.
Ma la valutazione del giudice di merito di ritenere la detenzione di eterogenei quantitativi
rilevanti di sostanze stupefacenti (59 gr. circa di cocaina e 8 kg. circa di marijuana), più grave
della detenzione di una unica sostanza, non si palesa illogica e giustifica la determinazione di
una pena che, peraltro, di poco si discosta dal minimo edittale.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito
anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è
neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex
plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Segue alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi
a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015
Il Presidente

1. Con sentenza del 5\12\2014 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di Catoni
Giovanni per il reato di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per la detenzione illecita di rilevanti
quantità di cocaina e marijuana (acc. in Firenze il 11\12\2013). Veniva anche confermata la
pena irrogata di anni 5 di reclusione ed C 18.000= di multa, con la diminuente del rito
abbreviato e le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale.

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