Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39766 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 39766 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TREVISAN NICOLA N. IL 16/03/1977
avverso la sentenza n. 7890/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gp lA
100`AL
che ha concluso per Li
„La,
$-0

Udito, per la parte civile, ‘ vv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

1. Con sentenza del 30\4\2014 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di
Trevisan Nicola per il delitto di omicidio colposo in danno di Medehouna Jamel, con percentuale
di responsabilità quantificata nel 50%.
All’imputato era stato addebitato che, percorrendo la circonvallazione Salaria di Roma alla
guida di un motociclo Yamaha, aveva urtato il fanalino posteriore sinistro di un’auto Peugeot
206, condotta da Feoli Fabio, che lo precedeva nella marcia e che aveva frenato bruscamente;
a seguito di ciò il suo motociclo aveva deviato a sinistra incrociando la traiettoria di altro
motociclo Yamaha che lo seguiva ad elevata velocità, condotto dalla vittima in stato di
ebbrezza alcolica, che lo urtava andando poi a collidere contro il guardrail. All’imputato veniva
attribuiva la causa originaria dell’incidente, in quanto non aveva mantenuto il controllo del suo
mezzo, così da evitare l’urto in una zona dove vi era traffico intenso; non aveva mantenuto la
distanza di sicurezza; aveva maldestramente cercato di superare l’auto che lo precedeva (acc.
in Roma il 16\10\2006).
Osservava la corte di merito che il rispetto della distanza di sicurezza da parte del Trevisan ed
il rispetto delle altre norme indicate nel capo di accusa, avrebbero avuto significative
probabilità di scongiurare l’incidente. Pertanto sussisteva sia il nesso causale che la colpa del
reato contestato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione della condanna.
Invero l’incidente si era verificato tutto sulla corsia di destra, la corsia di sinistra,
eventualmente da utilizzare per un sorpasso era tutta libera. L’evento verificatosi non era né
prevedibile né evitabile; il sinistro era stato determinato dall’improvviso arresto dell’auto del
Feoli e dalla elevata velocità di circolazione della vittima.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte di legittimità, in tema di circolazione stradale e concorso di cause, ha avuto
modo di stabilire che ai sensi dell’art. 40, comma 1, cod. pen., un antecedente può essere
considerato condizione necessaria dell’evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti
che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del genere di quello poi
verificatosi in concreto, indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle
sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento. Deve pertanto affermarsi che in tema
di circolazione stradale, perché una data condotta, tenuta da un utente della strada in
violazione dì norme specifiche o solo di prudenza, sia causa efficiente e condizionante del
verificarsi di un sinistro è sufficiente che crei una situazione di pericolo o di ragionevole allarme
tale da spingere l’utente in potenziale conflitto a porre in essere una manovra che, altrimenti,
non avrebbe compiuto, dall’esecuzione della quale derivi poi il verificarsi di un evento di danno
(cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7156 del 05/02/1999 Ud. (dep. 07/06/1999), Rv. 213693).
Nel caso in esame, come correttamente osservato dal giudice di merito, la condotta
imprudente dell’imputato era stata condizione necessaria per il verificarsi dell’evento. Infatti
non mantenendo la distanza di sicurezza dall’auto Peugeot del Feola, di fronte al rallentamento
di tale veicolo, dovuto all’intensità del traffico ed alla presenza di altre auto in fase di
rallentamento e svolta, non aveva mantenuto il controllo del motoveicolo, urtando il lato
posteriore dell’auto, deviando a sinistra, intralciando in tal modo la traiettoria della moto della
vittima che sopraggiungeva ad alta velocità e che cadeva dal suo mezzo urtando il guardrail.
Il rispetto della regola di prudenza, codificata nel codice della strada, di mantenere una
distanza di sicurezza, avrebbe evitato la perdita di controllo del mezzo a fronte di un evento
prevedibile, quale il rallentamento e la frenata di veicoli che lo precedevano in zona di traffico
intenso.
Tale condotta, lungi dal costituire una mera condizione dell’evento, correttamente è stata
ritenuta dai giudici di merito concausa del sinistro, unitamente alla imprudente condotta della
vittima che circolava a velocità non prudenziale ed anch’essa senza rispettare la distanza di
sicurezza dai veicoli che la precedevano.
Al rigetto dei ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

RITENUTO in FATTO

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015
esten

Il Con igli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA