Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39764 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 39764 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 19/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPADOZZI DANIELA N. IL 26/06/1962
avverso la sentenza n. 129/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 12/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ut-L-L;fe)
che ha concluso per
à hav,„Ave `WL’ ota (lic9″A’
)

e

Udito, per la parte civil , l’Avv
Uditi difensor Avv. OtQA,_„c., g 01 1OtAA- A; /443

uv. ux,k.

cf2~

e

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata,
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando con
plurime doglianze che si sintetizzano :
2.1. l’assenza di prova della genuinità dell’atto scritto riportante il consenso al prelievo;
2.2. ai sensi dell’art. 2 c.p.p. il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione della falsità
o genuinità del documento;
2.3. la inutilizzabilità dell’esame del sangue svolto senza consenso ed al di fuori di protocolli
medici, anche in assenza di dissenso espresso, ciò in violazione dell’art. 359 bis c.p.p.;
2.4. la sua inutilizzabilità in ragione dell’omesso avviso della possibilità di farsi assistere da un
difensore, considerato che l’atto che stava per compiersi non aveva natura meramente
esplorativa; il rilevo della inutilízzabili,tà poteva essere effettuato anche d’ufficio dal giudice.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In ordine alle censure attinenti alla presenza o meno del consenso al prelievo, va osservato
che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha avuto modo di statuire che
“I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera
pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per
l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti
attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità
processuale, la mancanza del consenso” [Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1827 del 04/11/2009 Ud.
(dep. 15/01/2010), Rv. 245997; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008 Ud. (dep.
28/01/2009), Rv. 242834; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38458 del 04/06/2013 Cc. (dep.
18/09/2013), Rv. 257573]. Pertanto l’accertamento medico attestante il tasso alcolemico della
Cappadozzi, integra un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del
giudice.
In ordine alle censure attinenti alla presenza o meno del consenso; all’autenticità del suo
rilascio ed al fatto che il prelievo era stato effettuato a seguito di richiesta della P.G. e non nel
corso di ordinari protocolli medici, va osservato che non può sostenersi che il difetto di
consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica
dell’accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare,
non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, la
quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., comma 2, “nella parte in cui consente che
il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla
libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente
previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”. Principio a maggior ragione da valere anche per
gli atti di indagine.
Va osservato che la Corte Costituzionale, è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare
l’utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di
“provvedimenti.., necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali”, senza che fosse prevista
alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così
cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza
di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi
legittima l’esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l’adozione, a discrezione del
giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di
recente il legislatore ha posto riparo con l’introduzione degli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p.
Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, nel momento in cui censurava la
genericità della disciplina del rito penale, ha segnalato come invece, “…. in un diverso
contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore – operando

1. Con sentenza del 12\6\2014 la Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, confermava
la condanna di Cappadozzi Daniela per il reato di cui all’art. 186 lett. c) C.d.S. per guida in
stato di ebbrezza di un’auto Daihatsu, con tasso alcolemico rilevato di g\I 2,28 (acc. in Val
Gardena -BZ- il 25\6\2012). La colpevolezza dell’imputata emergeva dall’esito dell’esame del
sangue svolto in Ospedale, dopo il ricovero, a seguito dell’incidente che aveva provocato,
previo consenso scritto.

3. Quanto alle censure relative al mancato avvertimento delle garanzie difensive, anche a voler
considerare l’atto compiuto come un accertamento richiesto dalla P.G., l’eventuale nullità
conseguente è a regime intermedio.
Orbene, tenuto conto che l’imputata è stata giudicata con il rito abbreviato, le nullità pregresse
devono ritenersi sanate. Va rammentata, infatti, la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale le nullità di ordine generale a regime intermedio e relative, non possono
essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito
speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (cfr. ex plurimis Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 949 del 08/11/2011 Ud. (dep. 13/01/2012), Rv. 251669).

Alla luce di quanto esposto le censure formulate sono infondate e si impone il rigetto del
ricorso. Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015
Il Consigli /e estenso

specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la
garanzia costituzionale della libertà personale – abbia dettato una disciplina specifica (e
settoriale) dell’accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza
alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell’aria
alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i
casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale
per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all’acquisizione probatoria);
disciplina – questa – la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa
Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l’altro, la denunziata
venerazione dell’art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale
accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge”.
Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra
riportate, la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell’indicare le
modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun
preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il
rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il
disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.
Nel caso di specie, detto prelievo è stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti presso il
presidio ospedaliero in cui era stata ricoverata l’imputata dopo l’incidente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA