Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39763 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39763 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 19/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARENA EMILIO N. IL 11/02/1985
avverso la sentenza n. 1259/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0 .-b,Pvi (?)A- N^ Oit’urio
che ha concluso per Pik 01.‹ ce,t4i3″0. cL
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1. Con sentenza del 20\5\2014 la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di
Arena Emilio per il reato di cui all’art. 186, co. 7 0 , C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi
all’esame dell’alcoltest (acc. in Bologna il 14\6\2009).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge perché al momento del controllo l’Arena non guidava il
mezzo, ma lo stava spingendo a mano;
2.2. la violazione di legge in quanto in sentenza non era spiegato dove l’imputato avrebbe
dovuto espletare l’esame, essendo legittimo il suo rifiuto ad un accompagnamento lontano dal
luogo dei fatti;
2.3. la violazione di legge, per non essere stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un
difensore;
2.4. la mancata assunzione di prove decisive indicate dalla difesa in ordine alla circostanza che
l’Arena stava spingendo a mano il ciclomotore;
2.5. il difetto di motivazione e la sua contraddittorietà, laddove era stata concessa la
sospensione condizionale della pena, ma non la non menzione.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
2. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio
è prescritto. Invero, i fatti per cui è processo furono commessi in data 14\6\2009 e, dunque, il
termine massimo di cinque anni previsto dagli articoli 157 e seguenti cod. pen. per le
contravvenzioni è scaduto il 25\6\2014, computato il periodo di sospensione per rinvio di
udienza su istanza della difesa.
Quanto sopra premesso, e rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente
infondato (quantomeno in relazione alla contraddittorietà della motivazione, laddove è stata
concessa la sospensione condizionale della pena, ma non il benefico della non menzione), né
risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità
all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa
estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi
attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del
fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo
incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al
compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n.
35490/2009, Rv. 244274).
E in vero, il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p.,
presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere
superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass.,
Sez. 6, n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al
proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui
‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore
accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si
evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della
sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che
richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2,
n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte – anche tenendo
conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata – non ravvisa
alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell’articolo
129 cod. proc. pen.
Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

RITENUTO in FATTO

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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