Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39762 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39762 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALCHI WILLIAM N. IL 06/01/1975
avverso la sentenza n. 258/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 03/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. J-L.,,,e1A_
che ha concluso per ,e i A I„ 0_,4 Adfk
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Udito, per la parte civile ‘Avv
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Data Udienza: 19/05/2015

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RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando :
2.1. il difetto di motivazione in ordine a specifiche circostanze allegate nell’atto di appello ed a
cui non era stata data risposta, quali ad esempio, il fatto che una bilancia da cucina era stata
qualificata strumento atto al confezionamento delle dosi, sebbene non fosse sporca di
stupefacente; che la sostanza non era stata rinvenuta confezionata in dosi; che nessun indizio
di attività di spaccio era mai stato raccolto.
2.2. il difetto di motivazione sulla conferma della entità della pena, nonostante i sopravvenuti
mutamenti legislativi in materia di regime penale dei reati di droga.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
2. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio
è prescritto. Invero, i fatti per cui è processo furono commessi in data 23\7\2007 e, dunque, il
termine massimo di anni 7 e mesi 6 previsto dagli articoli 157 e seguenti cod. pen. è scaduto il
23\1\2015, in assenza di periodi si sospensione.
In relazione alla seconda doglianza formulata, il ricorso non si palesa manifestamente
infondato. Invero, la sentenza di primo grado è stata emessa antecedentemente alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 ed alla riforma introdotta dalla legge 79 del 2014,
nonostante ciò la Corte di merito non svolge alcuna argomentazione sulla congruità della pena
alla luce delle riforme intervenute.
Quanto sopra premesso, rilevato quindi che il ricorso proposto non appare manifestamente
infondato; che, inoltre, non risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, occorre
sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in
presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione
dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori
dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile
più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez.
Un., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E in vero, il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p.,
presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere
superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass.,
Sez. 6, n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al
proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui
‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore
accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si
evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della
sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che
richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2,
n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte – anche tenendo
conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata – non ravvisa

1. Con sentenza del 3\4\2014 la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, in sede di rito
abbreviato, confermava la condanna di Falchi William alla pena di anni uno e mesi sei di
reclusione ed € 3.000= di multa, per il reato di cui all’art. 73, co. 5°, T.U. 309 del 1990 per la
detenzione illecita di 137 gr. di hashish (acc. in Porto Torres il 23\7\2007).
Osservava la Corte di appello che la destinazione della sostanza alla cessione era desumibile
dalla sua quantità e dal fatto che un panetto di 123 gr. era stato trovato in casa unitamente ad
un bilancino ed un coltellino intriso di sostanza; inoltre, l’imputato, al momento del controllo,
portava al seguito sul ciclomotore, parte nella tasca, parte occultati nelle mutande, 12 gr. di
hashish.

alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell’articolo
129 cod. proc. pen.
Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015

Il Presidente

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