Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39761 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39761 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARMECI CORRADO N. IL 11/11/1980
avverso la sentenza n. 5374/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
17/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. abit5
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che ha concluso per 2„),.
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Udito, per la parte ci ile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO in FATTO

1. Con sentenza del 17\12\2013 il Tribunale di Catania condannava Carnneci Corrado per il
reato di cui all’art. 116 C.d.S. per guida senza patente di un’auto Y 10 (acc. in Catania il
21\6\2009). All’imputato veniva irrogata la pena di C 6.000= di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendo
l’annullamento della sentenza, lamentando il vizio della motivazione, in relazione al diniego
delle attenuanti generiche, il complessivo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione
della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO in DIRITTO

2. Quanto alla doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche ed all’entità della
sanzione irrogata (C 6.000= di ammenda), va ricordato che la sanzione edittalmente prevista
dall’art. 116 C.d.S. è l’ammenda da C 2.257 ad C 9.032=. Ne consegue che la fissazione di una
sanzione in misura non lontana da quella intermedia tra il minimo ed il massimo edittale ed il
diniego delle generiche, a fronte di un soggetto pluripregiudicato, non appare frutto di una
valutazione illogica e la pena determinata non appare fissata in modo arbitrario da parte del
giudice di merito.
Invero, la valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della
misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del
giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli
elementi indicati nell’articolo 133 c.p.
Analoghe considerazioni valgono per il diniego del beneficio della sospensione condizionale
della pena. Invero, come osservato dal giudice di merito, la negativa personalità dell’imputato
non consente una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro.
Segue alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi
a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015
Il Consiglier

e

Il Presidente

1. Le censure formulate sono manifestamente infondate.

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