Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3976 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3976 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale Militare della Corte Militare di Appello;
nei confronti di:
n. il 4 luglio 1972

Ricci Pasquale
avverso

la sentenza 25 ottobre 2012 — Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Verona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Luigi Maria Flamini, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 28/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 25 ottobre 2012, depositata in pari data, il
GUP del Tribunale Militare di Verona, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a Ricci
Pasquale, imputato di diserzione aggravata (artt. 47 n. 2 e 148 c.p.m.p.), truffa
militare pluriaggravata e continuata, (artt. 47 n. 2 e 234 commi primo e secondo
c.p.m.p.) e acquisto e ritenzione di effetti militari, aggravato (artt. 166, in relazione

2. — Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore
Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente tre motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv.
c.p. anche in relazione all’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. per avere il Giudice della Udienza preliminare erroneamente ritenuto avvinti dal vincolo della continuazione tutti e tre i reati ascritti; l’art. 81 cpv. cod. pen. è stato per vero indicato
nel capo di imputazione solo in relazione al reato di truffa militare e non anche in
relazione agli altri reati; il consenso prestato dal Pubblico Ministero alla richiesta
dell’imputato deve pertanto ritenersi una non consentita modificazione del capo di
imputazione come definita con il rinvio a giudizio. Peraltro il vincolo continuativo
non è ipotizzabile tra il reato di diserzione e truffa da un lato e quello di acquisto o
ritenzione di effetti militari dall’altro stante l’assoluta diversità formale e sostanziale
dei delitti in questione. Il giudicante ha pertanto omesso nella fattispecie di verificare la correttezza e la conformità alla legge di quanto prospettato dalle parti.
b) con la seconda censura veniva eccepita l’erronea applicazione dell’art. 81
cpv. cod. pen. in riferimento alla individuazione della pena più grave rispetto alla
quale apportare l’aumento della pena sino al triplo; andando di contrario avviso alla
giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito ha ravvisato, quale pena più
grave da porre a pena base per il calcolo della continuazione, il reato previsto in
astratto e non in concreto quale è il reato di truffa rispetto a quello di ritenzione di
effetti militari.
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata l’erronea applicazione degli
art. 445 comma primo e 263 cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 cod. pen.; il
giudice ha erroneamente disposto la restituzione all’imputato dì n. 15 cartucce cal.

Pubblica udienza: 28 novembre 2013— PG in proc. Ricci Pasquale — RG: 5548/13, RU: 11;

2

all’art. 164, 47 n. 2 c.p.m.p.) la pena di giustizia.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

9 parabellum oggetto del reato di ritenzione di effetti militari di cui al capo c) della
rubrica e che erano sottoposte a sequestro, non sussistendo alcun dubbio, secondo
il giudice circa la titolarità di tali oggetti, quando per contro, trattandosi di munizioni da guerra, appartenevano sicuramente all’Amministrazione militare stante il divieto, penalmente sanzionato, della detenzione e del porto di tale munizionamento.

3. — Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Dall’esame degli atti, reso possibile dal rilievo processuale in questione, si evince che la comunicazione del GUP del Tribunale Militare di Verona alla Procura generale presso Corte Militare di Appello circa il deposito della sentenza di primo grado è
avvenuta il 20 novembre 2012 (f. 285). Lo stesso Tribunale dà atto del deposito
dell’atto di impugnazione avanzato dalla medesima Procura generale come avvenuto 11 18 dicembre 2012 (f. 306). Posto che i termini per impugnare la sentenza di
patteggiamento ex art. 444 del GUP del GUP del Tribunale Militare di Verona, pronunciata alla stessa udienza del 25 ottobre 2012, è di giorni quindici, l’impugnativa
del ricorrente è fuori termine

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 novembre 2013
Il onsigliere estensore

Il Presidente

Motivi della decisione

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