Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3976 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3976 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GADI HAKIM N. IL 01/06/1977
avverso la sentenza n. 3119/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/11/2013 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore, lamentando,
quale motivo unico, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla pretesa sussistenza dei delitti di cui agli artt.
474 e 648 cod. pen.. Si lamenta, in particolare, come la Corte, aderendo alle
argomentazioni cui era giunto il Tribunale ed ignorando radicalmente le
censure difensive, non aveva effettuato alcuna revisione critica rispetto alle
precedenti valutazioni né si era fatto carico di prendere in esame le risultanze
istruttorie, affermando un giudizio di colpevolezza frutto di mere deduzioni e
supposizioni rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili
in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già
devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con
motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo
sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica
acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere
ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che
riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del
gravame,
dovendosi
gli
stessi
considerare
non
specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima
non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, sent. n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, sent. n.
28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, sent. n. 18826 de
09/02/2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, sent. n. 19951 del 15/05/2008, Lo
Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, rv.
236945; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4,
sent. n. 15497 del 22/02/2002, Palma, rv. 221693).
Invero, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come “…i testi D’Orazione Enzo e Lo Presti Pietro, che hanno
partecipato all’operazione, hanno concordemente riferito al dibattimento
d’avere identificato il soggetto fuggito perché nell’immediatezza alcuni
ambulanti presenti sui luoghi gliene avevano indicato il nome e d’averlo, poi,
riconosciuto nell’immagine fotografica apposta sul permesso di soggiorno,
1

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Palermo, seconda sezione
penale, confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato Gadi
Hakim alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati
di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen..

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

acquisito dal competente ufficio di polizia. Il teste Lo Presti ha aggiunto,
inoltre, che all’interno dell’auto nella disponibilità di tale Zaman Helaluz è stata
rinvenuta altra merce contraffatta analoga a quella collocata nel banchetto
dell’imputato. Può quindi ritenersi certa l’identificazione del Gadi Hakim per
l’uomo che teneva esposta per la vendita la merce contraffatta e che è fuggito
all’arrivo dei militari operanti, ed è altresì provato che il medesimo detenesse
per la vendita anche la merce dello stesso genere rinvenuta nell’autovettura in
uso allo Zaman suddetto”.

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