Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39752 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39752 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIVA PAOLO N. IL 13/08/1974

avverso la sentenza n. 5584/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ….(251.,
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Uditi difensor Avv. \-ta.reigil.0

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e.f.= PJA-4t” W1-2)

Data Udienza: 06/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. Tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Rimini , Piva Paolo è stato condannato
alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 337
cod.pen.

2. Interposto appello, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna

3. Interpone ricorso per cassazione l’imputato ed evidenzia violazione dell’art.
522 cod.proc.pen. Il fatto contestato con l’imputazione riguardava una condotta
oppositiva posta in essere all’atto del controllo e della identificazione
dell’imputato presso il locale denominato “autobar”. Il primo Giudice e la Corte di
Appello hanno invece ritenuto poter fondare la responsabilità con riferimento alle
condotte del ricorrente tenute fuori dal detto esercizio e segnatamente a quanto
accaduto mentre i carabinieri intervenuti stavano verbalizzando le dichiarazioni
dell’imputato funzionali alla contravvenzione ex art. 688 cod.pen., negando per
contro ogni condotta oppositiva posta in essere dall’imputato nel corso delle
precedenti operazioni di controllo e identificazione. Il fatto doveva dunque
ritenersi diverso, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte.
Si adduce ancora difetto di motivazione quanto ai profili fondanti la resistenza ed
al rilievo articolato dalla difesa in ordine al fatto che l’opposizione violenta e
minacciosa sarebbe stata riscontrata quando l’atto – l’elevazione della
contravvenzione – doveva ritenersi già effettuato perché pacificamente la
reazione del ricorrente era intervenuta quando lo stesso era stato compulsato
sulle dichiarazioni da rendere al momento della verbalizzazione. E con il terzo
motivo , si ribadiscono tali rilievi per contestare in sé la configurabilità del reato.
Si adduce, infine, la mera apparenza della motivazione sulla dosimetria della
pena , avendo la Corte risposto alle doglianze in appello attraverso un mero
richiamo di stile al tenore dell’art. 133 .
4. Il ricorso è infondato e merita dunque la reiezione.
5. E’ infondato il primo motivo di ricorso.
5.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il principio di
correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del
diritto di difesa dell’imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è
ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto
contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o
trasformati gli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato descritta nel capo di
imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la
qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti

resa in primo grado.

ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l’imputato ha comunque avuto
modo di difendersi ( tra i tanti arresti di questa Corte si veda Sez. 6, n. 34051
del 20/02/2003 – dep. 08/08/2003, Ciobanu, Rv. 226796, relativa ad una
situazione processuale sostanzialmente analoga alla presente, per di più relativa
ad una contestazione mossa con riferimento al medesimo fatto di reato oggi a
giudizio).
5.2. Nel caso, malgrado la parziale erroneità del riferimento contenuto nella

dell’intero processo, che le condotte allo stesso contestate, indicate nella
imputazione e descritte in termini di violenza oppositiva, erano quelle poste in
essere in occasione della verbalizzazione resa in funzione della contravvenzione
ex art. 688 cod.pen. Tanto in assenza di diversi contegni, parimenti minacciosi e
violenti, posti in essere in altre frazioni temporali interessate dalla vicenda in
processo.
Su tale punti, costituenti lo snodo centrale della imputazione, il ricorrente si è
pienamente e compiutamente difeso, come comprovato del resto dagli ulteriori
motivi di ricorso.
Da qui la infondatezza della doglianza.
6.

I motivi addotti per secondo e terzo risultano travolti dalla manifesta

infondatezza dell’assunto difensivo già in linea di principio. E’ pacifico infatti che
la violenza oppositiva si è manifestata in occasione della assunzione delle
dichiarazioni del Piva, rese ai Carabinieri nel corso della verbalizzazione
funzionali alla contravvenzione riscontrata. Ed è di tutta evidenza che tale
incombenza costituisce snodo essenziale del meccanismo che porta al
completamento della attività di accertamento. L’atto oppositivo si è dunque
concretato in occasione del nucleo essenziale di svolgimento dell’azione di ufficio
fatta oggetto di resistenza.
7. Per il resto, quanto alla pena la doglianza è inammissibile perchè manca la
puntuale indicazione dei motivi di appello articolati sul punto, assertivamente
preternnessi dalla Corte distrettuale nel suo motivare.
8. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del grado.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso il 6 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il

Presidente

imputazione, il ricorrente ha avuto costante e piena consapevolezza, nel corso

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