Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3975 del 28/11/2013

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3975 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X. Y.
avverso la sentenza n. 68/2012 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 07/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. G.L.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

Udito, per la parte civile, l’Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.3.2012 il Tribunale di militare di Roma dichiarava
X. Y. colpevole del reato di abbandono di posto aggravato (cosi
modificata l’originaria qualificazione di abbandono di posto e violata consegna
aggravati) perché, in qualità di Maggiore della Guardia di Finanza effettivo al
Nucleo di Polizia tributaria, in orario compreso tra le ore 12 e le ore 16 circa,
allorché si trovava comandato quale ufficiale di servizio e di reperibilità presso la
Caserma Paolini, abbandonava il predetto posto di servizio per recarsi alla

Caserma Dorica distante circa 7 chilometri; fatto commesso in Ancona il

23.3.2008 giorno della festività pasquale. Per l’effetto, lo condannava alla pena di
mesi otto di reclusione militare.
La Corte militare di appello con sentenza del 7.11.2012 confermava la
decisione del Tribunale, sostituendo la pena della reclusione militare di mesi otto
con la pena della reclusione per uguale durata.
L’addebito era ritenuto provato dal fatto che, nella circostanza di tempo in
cui era comandato in servizio di reperibilità presso la Caserma Paolini, il
ricorrente era stato videoripreso nella Caserma Dorica all’interno dell’alloggio
privato del collega magg. S., che aveva installato una telecamera nella
propria camera da letto a seguito di ammanchi subiti.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi: 1)violazione di legge per mancanza originaria di giurisdizione del giudice
militare che si era spogliato della competenza funzionale a decidere sul reato
militare , riconoscendo la giurisdizione per connessione del giudice ordinario; il
Tribunale militare, una volta riconosciuta la sussistenza del rapporto di
connessione tra il reato comune più grave di violazione di domicilio ed il reato
militare di violata consegna, avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di
giurisdizione; 2)inutilizzabilità dei files allegati alla denuncia-querela presentata
dal magg. S., contenenti la registrazione delle immagini ed i dati
temporali della registrazione, poiché, anche se si tratta di prova astrattamente
consentita dagli artt.234 e 189 cod.proc.pen., l’acquisizione di essa ha
gravemente violato di diritti di difesa; manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le conclusioni del consulente
di parte in ordine alla non genuinità ed inattendibilità dei files allegati alla
denuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Con riguardo alla richiesta difensiva di dichiarare il difetto di giurisdizione
in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, la Corte militare di appello ha
premesso che, a seguito della ritenuta destinazione meramente privata

dell’alloggio occupato all’interno della caserma dal magg. S., era stato
ravvisato a carico del ricorrente il reato comune previsto dall’art.624 bis c.p.,
con trasmissione degli atti alla autorità giudiziaria ordinaria; con sentenza del
23.7.2009 il Tribunale di Ancona condannava X. Y. alla pena di
mesi 4 di reclusione per il reato di violazione di domicilio previsto dall’art.614
c.p.; successivamente il Procuratore della Repubblica di Ancona disponeva la
trasmissione degli atti alla Procura militare di Roma in relazione agli ulteriori
ipotizzati reati militari di violata consegna ed abbandono di posto. Secondo la
Corte militare di appello la connessione sussistente tra il più grave reato

comune di violazione di domicilio e quello militare di abbandono di posto,
comportante l’attribuzione della competenza per connessione per entrambi i
procedimenti al giudice ordinario a norma dell’art.13 comma 2 cod.proc.pen.,
non poteva più essere dichiarata poiché, alla data di pronuncia della sentenza del
Tribunale militare, il processo per il reato di violazione di domicilio si trovava
già in grado di appello, con conseguente impossibilità della trattazione
congiunta.
La motivazione è basata su una erronea interpretazione della norma
processuale, atteso che le regole sulla competenza derivante dalla connessione
di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello
stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio
originario e autonomo di attribuzione della competenza. (Sez. U, n. 27343 del
28/02/2013, Taricco, Rv. 255345); tuttavia la decisione del giudice di appello
che ha ribadito la competenza del giudice militare è corretta, anche se per
ragioni giuridiche diverse da quelle esposte in motivazione.
Va precisato che nel caso in esame non ricorre un’ ipotesi di difetto di
giurisdizione rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento a
norma dell’art.20 cod.proc.pen., posto che il reato di abbandono di posto
giudicato dal Tribunale militare è oggettivamente un reato previsto dal
cod.pen.mil.pace. L’eccezione proposta rientra invece nell’ambito delle questioni
attinenti alla competenza per connessione specificamente prevista dall’art.13
comma 2 cod.proc.pen., alla quale è applicabile la disciplina generale sulla
rilevabilità della incompetenza prevista dall’art.21 comma 3 cod.proc.pen.,
secondo cui l’incompetenza per connessione è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, entro i termini previsti dal precedente comma 2, vale a dire prima
della conclusione dell’udienza preliminare.
Nel caso in esame è pacifico che l’eccezione di incompetenza per
connessione del giudice militare non è stata formulata nel corso dell’udienza
preliminare ma soltanto nel giudizio di primo grado, con conseguente preclusione
per intervenuta decadenza.

2.La Corte militare di appello, con motivazione congrua e priva di vizi logici,
ha rappresentato le ragioni per cui i documenti informatici allegati alla denuncia
querela del mar. S., contenenti le video riprese che ritraggono il
ricorrente all’interno dell’alloggio privato del collega, devono ritenersi attendibili
anche con riferimento all’orario di effettuazione delle riprese, ed ha
dettagliatamente esposto i motivi per cui non ha ritenuto fondate le obiezioni
contenute nella consulenza di parte depositata dalla difesa del ricorrente.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
processuali.
Così deciso in Roma il 28.11.2013.

al pagamento delle spese

 

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