Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3974 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3974 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ROIDIK FABIO N. IL 17/03/1969
avverso la sentenza n. 1401/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Trieste, prima sezione
penale, confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato Raidik
Fabio alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di
truffa.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili
in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già
devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con
motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo
sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica
acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere
ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che
riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del
gravame,
dovendosi
gli
stessi
considerare
non
specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima
non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, sent. n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, sent. n.
28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, sent. n. 18826 de
09/02/2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, sent. n. 19951 del 15/05/2008, Lo
Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, rv.
236945; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4,
sent. n. 15497 del 22/02/2002, Palma, rv. 221693).
Invero, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come “… le prospettazioni dell’appellante (ndr., il Raidik), in ordine
all’asseríta sua mancata percezione della somma di euro 650,00 consegnatagli
dalla persona offesa e ad una pretesa azione ritorsiva nei suoi confronti da
parte dell’Angeli Alessandro, risultano del tutto prive di riscontri oggettivi e
contrastanti con le specifiche e dettagliate denunce della vittima, aventi
oggettivi elementi di riscontro anche nelle dichiarazioni rese in dibattimento
dalla teste oculare Del Mestre Marianna, la quale ha assistito all’incontro tra
l’Angeli ed il Raidik avente ad oggetto le trattative per la fornitura della
lavastoviglie di cui al presente procedimento nonché alla consegna di una
somma di denaro”.

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando, quale motivo unico,
la mancanza, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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