Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39739 del 03/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39739 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POMA FABIO N. IL 25/08/1980
avverso la sentenza n. 2127/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 03/04/2014

Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Catania con sentenza emessa il 22 aprile 2013
riformava parzialmente quella del Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Bronte, del 28 maggio 2009, che aveva condannato l’imputato Fabio Poma alla
pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione, siccome ritenuto responsabile del
delitto di lesioni personali aggravate in danno del m.11o dei Carabinieri Fabio
Pacifico; per l’effetto, la Corte di Appello, concesse le circostanze attenuanti

confermando nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di Appello
ripetuto argomenti già esposti nella sentenza di primo grado e negato
l’espletamento di perizia sulle capacità del ricorrente, affetto da sordomutismo,
senza considerare la stessa illogicità e sproporzione della sua reazione alla richiesta
di esibizione dei documenti da parte dei Carabinieri, che già in sé era sintomatica di
uno stato patologico;
b) violazione di legge per la ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti di cui
all’art. 585 cod. pen., comma 1, in riferimento all’art. 576 cod. pen., comma 1 nr.
1: la condotta tenuta non consentiva di ravvisare l’aggravante di aver agito per
sottrarsi al controllo di polizia, che era stato già compiuto con esito negativo, per
cui nella determinazione della pena si sarebbe dovuto tener conto delle sole
attenuanti generiche.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati ed in parte non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso denunciano senza
fondamento carenze motivazionali, in realtà insussistenti. Invero, la Corte di merito
con riferimento alle doglianze formulate in ordine all’imputabilità del Poma al
momento del fatto ha chiaramente indicato la superfluità di un accertamento
peritale, dal momento che il sordomutismo non implicava in via automatica
limitazioni intellettive tali da incidere sulla capacità di intendere e volere e che
nessun altro elemento processuale indicava la compromissione delle sue facoltà
mentali, per avere il ricorrente dimostrato di essere stato orientato nel tempo e
nello spazio, di avere compreso la richiesta rivoltagli e di averla anche assecondata
inizialmente sino alla condotta aggressiva ascrittagli. Ha dunque offerto risposta
1

generiche, riduceva la pena inflitta all’imputato a mesi tre di reclusione,

adeguata ed esauriente alla richiesta della difesa, che ha riproposto i medesimi
argomenti senza confrontarsi con le ragioni già espresse per il diniego opposto.
2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la contestazione in merito alla
sussistenza della circostanza aggravante di cui agli artt. 585-576 cod. pen. non
risulta essere stata già formulata in modo specifico ed adeguatamente illustrato
anche in punto di fatto nell’atto di appello, il che esentava la Corte di merito dal
rendere un’espressa motivazione al riguardo e la questione, non previamente
sottoposta al giudice di appello, non può essere sollevata per la prima volta nel

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.

giudizio di legittimità.

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