Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39731 del 10/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39731 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FRANCESCO GIUSEPPE N. IL 14/06/1995
avverso la sentenza n. 294/2015 TRIBUNALE di MESSINA, del
27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 10/09/2015

20218/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina ha applicato a DE FRANCESCO
Giuseppe, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art.
385 c.p..

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandatì, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina) essendosi verificato l’accordo sulla pena applicata, giudicate insussistenti le condizioni
per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sulla base degli atti acquisiti sin dal verbale di
arresto.
Inoltre, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a
meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione
alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.(Sez. 3, n. 18735 del
27/03/2001 Ciliberti Rv. 219852).

All’inammissibilità della impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10.9.2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ imputato, a mezzo del difensore,
deducendo violazione dell’art. 385 c.p. e vizio della motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.
ed alla congruità della pena essendo ricorso il Giudice a formula stereotipe al riguardo.

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