Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39731 del 03/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39731 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMEO GIOVANVITO (O GIOVAN VITO) N. IL 28/09/1983
avverso la sentenza n. 4281/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 03/04/2014

Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Palermo con sentenza emessa il 22 marzo 2013
riformava parzialmente quella del Tribunale di Marsala del 27 giugno 2012 che,
all’esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’imputato Gianvito Romeo
responsabile del delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423/56, contestatogli
per avere in più occasioni violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di p.s., fatti commessi in Marsala il 7 gennaio 2011 e

confermandola nel resto.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 192
cod. proc. pen. in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in
quanto la Corte di Appello non aveva considerato quanto riferito dall’imputato nel
corso del suo esame, laddove aveva fornito esaurienti giustificazioni alla violazione
ascrittagli, cosa di cui non si era tenuto alcun conto.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi generici e
manifestamente infondati.
1.Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso sono prive di consistenza
e meramente pretestuose, in quanto si limitano a denunciare senza fondamento
carenze motivazionali, in realtà insussistenti. Invero, la Corte di merito con
riferimento alla doglianza formulata in punto di responsabilità ha rilevato che
l’imputato aveva ammesso di non essersi presentato all’ufficio di pubblica sicurezza
negli orari prescrittigli per mera dimenticanza e che tale atteggiamento non
consentiva di ritenere irrilevante la trasgressione, dal momento che il reato
contestato, avente natura contravvenzionale, è punito anche a titolo di colpa e che
non ricorreva alcuna causa di giustificazione. Non trova dunque riscontro la censura
che lamenta l’omessa considerazione di quanto affermato dall’imputato nel corso
del suo esame, atteso che i giudici di appello hanno valutato tale emergenza, ma
l’hanno motivatamente ritenuta ininfluente.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma
che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

1

riduceva la pena inflittagli a pena di mesi due e giorni venti di arresto,

PREMA DI CASSAZIONE
3ezIone VII Penale

ORDINANZA N. Q34
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.

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