Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3973 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3973 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANO ORAZIO N. IL 27/08/1959
avverso la sentenza n. 2071/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CALTANISSETTA, del 28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone, tramite difensore, ricorso per cassazione l’imputato, lamentando,
quale motivo unico, la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’errata applicazione dell’art. 648 bis cod. pen. con riferimento
all’art. 129 cod. proc. pen..
Dalla stessa sentenza si evince che manca la prova della sussistenza del reato
de quo laddove si dice che “corretta è la qualificazione giuridica del fatto e
l’inquadramento nell’art. 648 bis cod. pen., avendo l’imputato acquistato
tabacchi, provento delle rapine, al fine di collocarli in vendita nel proprio
tabacchino …”; inoltre, la sentenza è mancante di motivazione nel punto in cui
non si è tenuto conto del fatto che dai registri di carico e scarico dei tabacchi
acquistati e venduti, regolarmente vidimati dall’ufficio dei monopoli, i
movimenti del periodo che interessa risultano del tutto congrui e coerenti nel
raffronto con il passato; pari vizio di motivazione involge la versione
dell’imputato suffragata da un’intercettazione riportata all’interno della misura
cautelare.
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia del ricorrente e del suo
difensore, pervenuta a mezzo fax in data 03.12.2014.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
500,00 (cinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di euro 500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

1. Con sentenza del giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Caltanissetta, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico
ministero, veniva applicata a Pisano Orazio la pena di anni uno, mesi dieci,
giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa.

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