Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39724 del 10/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39724 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANNI GIAMPIERO N. IL 04/08/1952
avverso la sentenza n. 4139/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 10/09/2015
RG 19935/15
Motivi della decisione
L’imputato GIANNI Giampiero ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lucca il 22.3.2012,
appellata dallo stesso imputato, che ha mandato assolto l’imputato dal reato di cui al capo
M1), dichiarandolo colpevole degli altri reati ascrittigli di cui agli artt. 81, 73 d.p.r. n. 309/90 ed
altro con condanna a pena di giustizia.
Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico ed in fatto – ripropositivo dell’unico
motivo proposto in appello – rispetto alla motivazione della sentenza impugnata della quale
non considera alcuna parte della specifica motivazione che ha correttamente escluso – rispetto
agli altri indici di gravità considerati – la incidenza ai fini richiesti della confessione resa
dall’imputato in ordine al reato di acquisto di due chili di cocaina posto che la stessa non era
priva di riserve.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10.9.2015
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 99 c.p. in relazione all’art. 69 c.p. con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla non esclusione della recidiva, in
presenza della piena confessione resa dall’imputato durante la fase delle indagini preliminari.