Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39720 del 10/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39720 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENCHAOUI KHALED ALIAS HASSEN N. IL 07/07/1979
avverso la sentenza n. 3927/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 10/09/2015

RG 19882/15
Motivi della decisione
L’imputato BENCHAOUI HASSEN ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di
Grosseto il 10.5.2012, appellata dallo stesso imputato, ha rideterminato al pena inflitta al
predetto riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 c.p., 73 comma 5 d.p.r. n.
309/90.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato
riconoscimento del minimo edittale rispetto a quanto oggetto di doglianza in appello.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10.9.2015

Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico rispetto al corretto esercizio del
potere discrezionale demandato al giudice di merito, nella specie esercitato senza vizi logici e
giuridici con riferimento alla novella di cui al d.l. 36/2014.

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