Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39720 del 03/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39720 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURCHI MIRKO N. IL 03/03/1975
avverso la sentenza n. 10047/2012 TRIB.SEZ.DIST. di NOVI LIGURE,
del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 03/04/2014

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata 1’8 maggio 2012 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
il Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure, applicava a Mirko
Burchi, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena concordata tra le
parti di mesi due di arresto in relazione a vari episodi di violazione delle prescrizioni
inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., commessi il 30
settembre, il 20 ed il 22 giugno 2010.

cassazione, con il quale ha lamentato il difetto di motivazione in ordine al mancato
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., decisione non supportata
dall’indicazione di alcuna ragione giustificatrice.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce
istituto processuale, in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, una volta verificata
l’evidente insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
cod. proc. pen..
1.1 Ne consegue che, ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato non è consentito rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena,
tranne che la stessa sia illegale, od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti,
non considerate o contemplate nell’accordo pattizio (ex multis: Cass., sez. 3, n.
30.11.1995, Canna, rv. 203284; sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, P.G. in proc.
Cacciatori, rv. 227718; sez. 2, n. 40519 del 12/10/2005, P.M. in proc. Scafidi, rv.
232844; sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, P.G. in proc. Valetta, rv. 228405; sez. 3,
n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, rv. 254980)
1.2 Nel caso in esame, il Tribunale, seppur con motivazione di estrema sintesi,
ha ritenuto insussistente qualsiasi ragione per disporre il proscioglimento dell’
imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in ragione delle emergenze
probatorie ricavabili dagli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, il tutto
secondo lo schema argomentativo proprio della sentenza di patteggiamento, come
delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 5777 del
1

2.Avverso tale sentenza l’imputato personalmente ha proposto ricorso per

27/3/1992, Di Benedetto, rv. 191135). Il che è già sufficiente per escludere la
denunciata carenza di motivazione.
1.3 Per contro, il ricorso in modo assolutamente generico, privo di qualsiasi
specificazione illustrativa delle ragioni in fatto o in diritto, e comunque senza
fondamento, sostiene che la pronuncia impugnata avrebbe dovuto prosciogliere
l’imputato e che la stessa non soddisfaceva gli oneri giustificativi imposti per legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti

Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di
una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.

ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte

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