Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3972 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3972 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
n. I’ll giugno 1964

Inguì Ciro

avverso
la sentenza 28 novembre 2012

Corte Militare di Appello;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Luigi Maria Flamini, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali;
udito il difensore avv. Gianfranco Ceoletta, che ha concluso per raccoglimento dei
motivi di ricorso.

Data Udienza: 28/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
,

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 28 novembre 2012, depositata in cancelleria il 12 dicembre 2012, in parziale riforma della sentenza 30 marzo 2012 del Tribunale Militare di Verona, la Corte Militare di Appello riduceva la pena inflitta a Inguì Ciro, imputato del reato di tentata truffa aggravata, alla pena di mesi due di reclusione militare.

puntato scelto Inguì Ciro, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Parma principale, convocato per la riunione CO.BA.R del 9 ottobre 2009 in Cesenatico, in qualità
di delegato, non vi partecipava come attestato nel verbale redatto nella riunione in
questione. Al rientro, la sera dello stesso 9 ottobre, il prefato predisponeva e consegnava al reparto di appartenenza il foglio di viaggio rilasciato per il servizio di
missione nel cui allegato ‘A’ al quadro ‘C’ apponendo un’annotazione a sua firma
con la quale dichiarava di aver utilizzato per il viaggio di andata al luogo di missione e ritorno un mezzo di trasporto diverso da quello ferroviario autorizzato. Il 13
ottobre dello stesso anno, al fine di dar conto al Comando provinciale della sua
mancata partecipazione alla riunione CO.BA.R giustificava per iscritto la mancata
partecipazione adducendo di aver perso la coincidenza da Rimini per Cesenatico. Il
giorno 15 ottobre, il contabile del SAP, appuntato Matteo Trotta, rilevando un’incongruenza tra la richiesta in cui era stato richiesto il rimborso per l’utilizzo di un
mezzo diverso dal treno autorizzato e la dichiarazione giustificativa che faceva riferimento all’utilizzo del treno, informava il comando che, dopo aver ottenuto chiarimenti il 15 novembre e il 14 dicembre dallo stesso Inguì, informava l’Autorità giudiziaria.
1.2. — Il giudice di merito di appello, onde confermare la formulazione del giudizio di responsabilità già espressa dal primo grado, rilevava che, stante la considerazione che il mezzo ordinario autorizzato da utilizzare dai militari nelle missioni è il
treno, la richiesta di rimborso con l’indicazione di aver fatto uso di un mezzo non
autorizzato equivaleva alla richiesta di rimborso per l’impiego di un mezzo proprio;
e ciò al fine dì ottenere l’applicazione della previsione del punto a) della circolare 19
maggio 2006, che prevede che ha diritto al rimborso del biglietto ferroviario il militare che dichiara di aver impiegato un mezzo diverso dal treno, quando in realtà
l’imputato aveva impiegato una tessera di servizio che lo aveva abilitato alla circolazione gratuita sul treno in applicazione di una convenzione regionale. Questa falsa
dichiarazione aveva impedito che il richiedente incorresse nell’ipotesi di cui al capo

Pubblica udienza: 28 novembre 2013

Inguì Ciro

RG: 4476/13, RU: 7;

2

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, l’ap-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

c) della medesima circolare che stabilisce non avere diritto al rimborso il militare
che, pur avendo viaggiato sul treno ed avendone fatto oggetto di apposita dichiarazione, non è in grado di presentare il relativo biglietto ferroviario.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Gianfranco Ceoletta, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione chiedendone l’annul-

In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente quattro motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la inosservanza o erronea applicazione
della legge penale con riferimento all’ordinanza 28 novembre 2012, nonché la violazione dell’art. 111 Cost., 190, 23, 603 comma secondo cod. proc. pen., 495
comma primo cod. proc. pen.; con l’impugnata ordinanza era stata respinta la richiesta di acquisizione della sentenza 26 giugno 2012 del Tribunale Militare di Verona, emessa in esito a un procedimento assolutorio, nel corso del quale era stato
escusso, quale teste, l’estensore della circolare 19 maggio 2006, cui più sopra si è
fatto riferimento, in relazione alla fattispecie dei rimborsi dei biglietto di viaggio; il
giudice di appello avrebbe dovuto acquisirla trattandosi di prova sopravvenuta nulla
ostando il fatto che potesse trattarsi di sentenza ancora non passata in cosa giudicata. La sentenza non acquisita veniva quindi allegata al ricorso e trattata nello sviluppo del presente motivo;
b) con la seconda censura veniva eccepita la violazione della legge penale con
riferimento agli artt. 317 e 56 cod. pen. nonché l’apparenza della motivazione in
tema di diritto soggettivo; il giudice non aveva sufficientemente argomentato in relazione alla fattispecie del tentativo tanto che non si era compreso se il dolo ritenuto dal giudice debba considerarsi come diretto o eventuale;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all’art. 606 comma
primo lett. b) ed e) c.p.p., nonché l’inosservanza dell’art. 192 c.p.p., il travisamento della prova e la mancanza o contraddittorietà della motivazione; la Corte di Appello è caduta nel medesimo errore commesso dal primo giudice avendo ritenuto
che il prevenuto abbia viaggiato gratuitamente sul treno in seconda classe, quando
per contro non vi è prova di tale fatto, né dei resto vi è prova che esista una convenzione che abiliti i militare in questo senso;

Pubblica udienza: 28 novembre 2013 — Inguì Ciro — RG: 4476/13, RU: 7;

3

lamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE –

Prima Sezione penale

,

d) con la quarta censura veniva rilevata l’inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale in relazione alle norme sul tentativo e con riferimento alla normativa in tema di foglio di viaggio di cui al D.P.R. 254/99; la Corte ha espresso la
convinzione che il mezzo ordinario da utilizzare da parte dei pubblici dipendenti sia
il treno senza provvedere a indicare una qualsivoglia norma che lo preveda e io imponga tant’è vero che il frontespizio del certificato di viaggio, come quello dato
all’Ingui, è intenzionalmente lasciato in bianco in corrispondenza del mezzo da uti-

da adoperare. Trattandosi il foglio di viaggio di un atto amministrativo incompleto
in punto di autorizzazione lo stesso è stato completato dal ricorrente il quale ha dichiarato di aver utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato, vale a dire il treno, perché l’autorizzazione, appunto, non vi era stata. Inoltre il quadro che richiede
il rimborso non è stato compilato sicché il prefato che richiedeva la liquidazione delle altre voci di indennità di missione, non avanzava in realtà alcuna richiesta di
rimborso.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

4
Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata
isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la
sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche
pienamente concordanti, di talché — sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte — deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi
con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e
un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan e altri e,

lizzare in quanto è l’autorità che ordina la missione a scegliere il mezzo di trasporto

da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco e altri; Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti e
altri). Ciò posto il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3.1 — Il primo motivo di ricorso (relativo alla richiesta istruttoria denegata dal
giudice di appello) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va osservato che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di

Pubblica udienza: 28 novembre 2013 — Ingoi Ciro — RG: 4476/13, RU: 7;

si

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE –

Prima Sezione penale

appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo
grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in
grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni;
Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli e altro). Atteso che l’esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensu-

n. 7908, Giuffida, rv. 194487; Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso) deve sottolinearsi
che la motivazione della sentenza impugnata dà conto, in modo inequivoco, delle
ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale, essendo
stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Cass., Sez.
1, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti). Ed è altresì consolidato principio di questa
Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod.
proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.) (Cass., Sez. 5, 8 maggio
2008, n. 34643, P.G. e De Carlo e altri, rv. 240995) mentre l’error in procedendo è
rilevante ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., e configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita,
avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte
nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base
del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 14 marzo 2008,
n. 23505, Dì Dio, rv. 240839).
3.2. — Tanto premesso, deve osservarsi che l’argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richìamo al contesto dì prova raccolto e alla motivazione di non necessarietà della
richiesta integrazione. È stato posto in particolare l’accento, ancorché in modo
stringato, ma non per questo meno esauriente (sul punto cfr. Sez. 4, 2 dicembre
2009, Sergio e altri, n. 47095, rv. 245996, che esprime il principio di diritto condiviso da questo Collegio secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di
rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti

Pubblica udienza: 28 novembre 2013 — Ingoi Ciro — RG: 4476/13, RU: 7;

5

rabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, 29 luglio 1993,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

indispensabili), non solo sul fatto che la prova addotta non costituisse di per sé un
novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di prime cure, bensì appartenente al contesto probatorio già in
qualche modo oggetto della sua valutazione, ma anche che non fosse decisiva, giusta la sua superfluità, nel senso che un il suo accoglimento non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell’accertamento della verità stante anche la doverosa ottemperanza, in carenza di una effettiva esigenza accertativa, del cogente principio

della Corte di Strasburgo, nell’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha condotto al riconoscimento nel
nostro ordinamento del relativo principio con la riforma costituzionale del 1999.
3.2.1 — È infine del tutto evidente che non si tratta inoltre di prova successiva,
posto che, per sapere qual è l’opinione di tale teste in ordine all’applicazione della
circolare più sopra menzionata non sarebbe necessario acquisire la deposizione indicata dalla difesa, essendo sufficiente l’esame diretto del medesimo, in ordine al
quale la prova si evidenzia come tardiva.
3.2.2 — Nella fattispecie, peraltro, in modo del tutto illegittimo, il ricorrente introduce surrettiziamente, allegandolo al ricorso, un documento espressamente non
ammesso nella fase di merito (la sentenza del Tribunale di Verona 26 giugno 2012)
cui fa riferimento onde argomentare il motivo di gravame. Dello stesso documento
pertanto non può tenersi conto. È appena il caso di rammentare, sul punto, l’orientamento di questa Suprema Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, possono
essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado
di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova
prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e
la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito
(Cass., Sez. 2, 11 ottobre 2012, n. 1417, P.C. in proc. Platamone e altro).
3.3 — Anche il secondo motivo di gravame (formulato in ordine al profilo soggettivo del tentativo) è privo di pregio e va rigettato.
3.3.1 — Occorre rilevare che le argomentazioni espresse in sentenza sono chiaramente indicative di una volontà diretta da parte del prefato di richiedere un rimborso non dovuto. Gli atti erano idonei e diretti in modo non equivoco al raggiungimento dell’obbiettivo del rimborso.

Pubblica udienza: 28 novembre 2013 — Inguì Ciro — RG: 4476/13, RU: 7;

6

della ragionevole durata del processo la cui elaborazione giurisprudenziale da parte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

3.4 — Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione (incentrato sui canoni valutativi della prova).
3.4.1 — L’affermazione del giudice che il ricorrente abbia viaggiato o meno gratuitamente in seconda classe sulla base di una convenzione regionale è del tutto
irrilevante, posto che è comunque certo che l’Inguì ha viaggiato sul treno e che non
era in grado di poter esibire, per qualsivoglia motivo, un titolo di viaggio valido, situazione che lo faceva ricadere nell’ipotesi sub c). Del resto, come evidenziato nel-

l’impugnativa, è il medesimo ricorrente che ammette di aver viaggiato in treno ancorché, a suo dire, il mezzo non gli fosse stato autorizzato.
3.5 — Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato.
3.5.1 — Da quanto emerge dalla lettura della legge 18 dicembre 1973, n. 836
in vigore all’epoca dei fatti, è il mezzo pubblico, treno o altro mezzo che sia, il mezzo di spostamento ordinario per un dipendente dello Stato e dunque è un mezzo
che non deve essere autorizzato perché previsto in questo senso dalla legge. è il
mezzo proprio che doveva essere eventualmente oggetto di autorizzazione, sicché
ne consegue che non solo là ove sul foglio di viaggio si fa riferimento a un mezzo
diverso da quello autorizzato, si adduce che il mezzo utilizzato era alternativo, ma
la dichiarazione di aver utilizzato un mezzo non autorizzato è falsa e diretta al con

seguimento di un indebito rimborso posto che l’Inguì essendo stato in treno, ancorché solo fino a Cesenatico, non era stato in grado di esibire alcun biglietto.
3.5.2 — Peraltro è erronea l’impostazione difensiva secondo cui l’imputato aveva affermato di aver utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato, vale a dire il
treno, non essendo stato quest’ultimo autorizzato, posto che, seguendo il ragionamento del ricorrente, non vi era stata in assoluto alcuna autorizzazione sicché il
treno non era un mezzo diverso da quello autorizzato non essendovi stata appunto
alcuna autorizzazione.
3.5.3 — Deve ritenersi infine fuorviante l’allegazione difensiva che in realtà il
foglio di viaggio sarebbe stato compilato al fine di ottenere non le spese della missione, bensì le relative indennità, posto che la redazione del modulo portava per
contro, inevitabilmente, come comprovato dalla reazione dell’organo destinato all’esame della documentazione, a ottenere, quantomeno, anche il rimborso delle
spese di viaggio. Ed è peraltro appena il caso di sottolineare che la falsa dichiarazione sovra rilevata, e ritenuta dal giudice, era direttamente funzionale al rimborso
delle spese essendo irrilevante l’indicazione di quale mezzo fosse stato utilizzato in

Pubblica udienza: 28 novembre 2013

Ingoi Ciro — RG: 4476/13, RU: 7;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

quella missione se l’oggetto della richiesta era limitata alla corresponsione delle sole indennità.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 novembre 2013
Il onsigliere estensore

Il Presidente

per questi motivi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA