Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3971 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3971 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SETTANGELO SALVATORE N. IL 13/07/1975
avverso la sentenza n. 886/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, assistito dal difensore,
lamentando contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui
aveva ritenuto inattendibile il teste della difesa De Simone Massimo senza
indicarne le ragioni.
3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza.
Il gravame proposto appare del tutto generico non essendo stata mossa alcuna
concreta e specifica contestazione alla fondatezza fattuale dell’ampio apparato
argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per addivenire alla
conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000, dep.
03/05/2000, Barone, Rv. 216473).
Nella fattispecie, lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza
impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, risulta fondato su una
coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un
organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del
ricorrente in ordine al reato a lui contestato. La motivazione della sentenza
impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla
quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei
fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione
dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
Invero, la Corte territoriale, con motivazione congrua e giustificata, ha ritenuto
l’inattendibilità del teste De Simone a ragione del ruolo attivo assunto nelle
trattative e della contraddittorietà delle dichiarazioni da lui rese (v. pagg. 2 e 3
della sentenza impugnata).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

i

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Trieste, seconda sezione
penale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava Settangelo
Salvatore responsabile del reato di cui all’art. 641 cod. pen. e, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena
di mesi due di reclusione sostituita con la pena della multa per euro 2.280,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014

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