Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39704 del 10/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39704 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PASCARELLA Antonio, nato a Caserta il 03/11/1980,
avverso la sentenza del 12/12/2014 della Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza contumaciale resa il 22.1.2008 dal Tribunale di Parma Antonio
Pascarella è stato riconosciuto colpevole dei reati, avvinti da continuazione, di resistenza
e lesioni volontarie a pubblico ufficiale (violenta reazione verbale e fisica nei confronti
dell’agente di polizia Lino Elia, intervenuto con altri agenti per consentire il ricovero
ospedaliero di una giovane donna ferita e che lo invitava ad allontanarsi dal luogo
dell’operazione; allontanamento che il prevenuto rifiutava, dapprima minacciando il
poliziotto e poi sferrandogli un calcio per sottrarsi al conseguente controllo identificativo).
Condotta criminosa posta in essere 1’8.12.2005 e produttiva di lesioni all’agente Elia
(costituitosi parte civile), per la quale il Pascarella è stato condannato, concessegli le
attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi di reclusione convertita nella
corrispondente pena pecuniaria di euro 5.700,00 di multa.
Adita dall’impugnazione del prevenuto, restituito nel termine per proporre appello
(ordinanza C.A. Bologna 21.3.2011), la Corte di Appello di Bologna con l’indicata sentenza
del 12.12.2014 ha confermato la decisione di condanna di primo grado, valutando prive di

Data Udienza: 10/09/2015

pregio le censure espresse sulla oggettiva storicità degli illeciti contegni del Pascarella.
Censure all’evidenza smentite dalla ricostruzione dell’episodio offerta dagli operanti e
dalla certificazione sanitaria in atti attestante le lesioni subite dall’Elia per effetto della
volontaria condotta antigiuridica dell’imputato.
2. Per mezzo del difensore il Pascarella ha impugnato per cassazione la sentenza di
secondo grado, deducendo violazioni di legge (artt. 192 c.p.p. e 157 c.p.) e difetto di
motivazione sotto un duplice profilo. Per un verso i giudici di appello, trascurando i rilievi

ricorrente pur in assenza di persuasivi dati probatori degli ascritti reati e della volontarietà
lesiva dei suoi contegni. Per altro verso e in subordine la Corte felsinea ha omesso di
dichiarare i due reati contestati all’imputato estinti per prescrizione, maturata in epoca
ben anteriore alla pronuncia della sentenza (fatti del dicembre 2005).
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e difetto di specificità delle censure
in punto di colpevolezza (traducentisi nella acritica replica dei motivi di gravame
correttamente vagliati e disattesi dai giudici di appello) nonché per manifesta
infondatezza dei rilievi sull’asserita prescrizione dei reati prima della decisione di appello.
3.1. In vero, quanto ai fatti oggetto della regiudicanda, il ricorso prefigura una
sommaria rivalutazione e una reinterpretazione meramente fattuali delle fonti di prova del
tutto estranee all’odierno giudizio di legittimità. Segnatamente quando si abbia riguardo
alla linearità con cui la sentenza di appello è pervenuta, in base ad una autonoma rilettura
dei dati processuali, alla conferma della penale responsabilità del ricorrente, evidenziando
con idonea e logica motivazione l’implausibilità della tesi difensiva delineata dal ricorrente
(addotto rifiuto di allontanarsi e successiva reazione per essere la donna soccorsa dagli
agenti di polizia la sua fidanzata).
3.2. Palese è l’infondatezza della doglianza relativa alla intervenuta prescrizione
dei due reati attribuiti al ricorrente in epoca anteriore alla pronuncia dell’impugnata
sentenza di appello. Al termine ordinario massimo (c.d. prorogato) di prescrizione dei
reati di cui è stato riconosciuto colpevole il Pascarella, pari a sette anni e sei mesi e
scadente in data 8.6.2013, vanno cumulati più periodi di sospensione del medesimo
termine ai sensi dell’art. 159 c.p.
Un primo periodo di due mesi determinato dal differimento del dibattimento di
primo grado per legittimo impedimento del difensore dell’imputato (rinvio dal 14.6.2007
al 10.1.2008).
Un secondo e ben più esteso periodo di oltre tre anni (per l’esattezza tre anni,
sette mesi e ventotto giorni), decorrente dalla data della notificazione all’imputato
dell’estratto della sentenza contumaciale di primo grado, avvenuta il 30.6.2009, fino alla
data della notificazione all’imputato dell’avviso di deposito dell’ordinanza della Corte di
Appello che lo ha restituito nel termine per appellare la decisione di primo grado, da lui

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critici esposti con l’atto di gravame, hanno confermato il giudizio di responsabilità del

non conosciuta per cause estranee alla sua volontà. Ordinanza emessa il 21.3.2011, ai
sensi dell’art. 175 co. 2 c.p.p. allora vigente

(“se è stata pronunciata sentenza

contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre impugnazione od opposizione, salvo che […r), e notificata all’imputato il
28.2.2013 (come precisa la stessa sentenza di appello oggetto dell’odierno ricorso).
In proposito deve, infatti, ribadirsi il condivisibile principio, già enunciato da questa
Corte (Sez. 2, n. 5981/08 del 18.10.2007, Ardizzone, Rv. 239429), secondo cui, in caso
di restituzione nel termine per impugnare concessa ex art. 175 co. 2 c.p.p., non deve

statuito dall’art. 175 co. 8 c.p.p., del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza
contumaciale e la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito dell’ordinanza che
concede la restituzione.
Principio cui non può far velo la sopravvenuta modificazione del secondo comma
dell’art. 175 c.p.p. (per effetto della legge 28.4.2014 n. 67), che circoscrive il descritto
sistema incidentale di calcolo della prescrizione alla sola restituzione nel termine per
proporre opposizione a un decreto penale di condanna, dal momento che la disposizione
transitoria dettata dall’art. 15-bis legge 67/2014 statuisce l’inapplicabilità della nuova
disciplina ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della novella normativa, sia
stata già pronunciata la sentenza di primo grado. Ciò che è pacificamente avvenuto nel
caso riguardante il ricorrente Pascarella. Di tal che i due reati al medesimo ascritti non
erano attinti da causa estintiva prescrizionale al momento della pronuncia della
impugnata decisione di appello e, ancora alla data odierna, sono ben lungi dall’essere
prescritti (il relativo termine essendo destinato a spirare non prima del marzo 2017).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000 (mille) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 settembre 2015

tenersi conto ai fini del decorso del termine di prescrizione, giusta quanto espressamente

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