Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 397 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 397 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACQUA FRANCO N. IL 12/04/1964
avverso la sentenza n. 4171/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

4

Acqua Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano, in data 4-12-12 , che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per i reati di cui agli artt 337 , 582 , 4 1. 110/75.
Il ricorrente deduce insussistenza del reato di resistenza poiché l’atto d’ufficio era
già stato compiuto e la condotta si configurava solo come contestazione della
pregressa attività del pubblico ufficiale. Manca anche il dolo del reato di lesioni.
Ingiustificatamente le attenuanti generiche sono state negate e la pena è stata
quantificata in misura eccessiva.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come il detenuto abbia minacciato di appiccare il fuoco
all’erogatore del combustibile. Gli operanti intervennero e il detenuto reagì nei loro
confronti , spingendoli , colpendoli e cagionando loro lesioni.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata
, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato
l’imputato, alla gravità del fatto , alla situazione di pericolo cagionata e alla pluralità
di parti lese.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13.

OSSERVA

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