Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3968 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3968 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
BUCCIANELLI BALDUINO nato il 14/08/1946, avverso il decreto di
archiviazione pronunciato dal Giudice di Pace di Firenze in data
16/12/2009 nel procedimento penale a carico di Mencioni Claudia nata il
21/10/1965 e Manescalchi Clara nata il 03/01/1933;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Alfredo
Montagna che ha concluso per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1. BUCCIANELLI Balduino, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale, in data
16/11/2009, il Giudice di Pace di Firenze, accogliendo la richiesta del
Pubblico Ministero aveva disposto l’archiviazione del procedimento
penale a carico di Manescalchi Clara e Nencioni Claudia indagate per i
reati di cui agli artt. 594 e 635 cod. pen.: il ricorrente ha lamentato la

Data Udienza: 18/12/2013

”succinta motivazione” del decreto e, quindi, «la nullità prevista dall’art.
127/5 cod. proc. pen.» per carenza di contraddittorio.

2. Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto, va rammentato che, secondo la consolidata

procedimento per reati di competenza del Giudice di Pace, nell’ipotesi in
cui il Giudice di Pace disponga l’archiviazione del procedimento, i principi
di diritto ai quali attenersi sono i seguenti:
a) l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio
cartolare, all’esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del
P.M., decide “de plano”, non essendo prevista la celebrazione
dell’udienza camerale; ne consegue l’impossibilità di esaminare,
in sede di legittimità, censure inerenti alla congruenza della
motivazione

del

decreto

di

archiviazione

ovvero

all’inammissibilità dell’opposizione, poiché, ai sensi dell’art. 409,
comma sesto, cod. proc. pen., il decreto è ricorribile per
cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma
quinto, cod. proc. pen. (ovvero per la mancata fissazione
dell’udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti
interessati), e non per questioni inerenti al merito od alla
congruenza della motivazione: Cass. 22297/2008 riv 239889;
Cass. 20388/2008 Rv. 240226;
b) l’omessa valutazione dell’atto di opposizione – proposto dalla
persona offesa avverso la richiesta di archiviazione – integra una
violazione del principio del contraddittorio, che determina la
nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per
cassazione: Cass. 35504/2013 Rv. 256526.
Nel caso di specie, è del tutto evidente che la censura con la
quale il ricorrente lamenta una pretesa violazione del contraddittorio è
inammissibile alla stregua del principio di diritto sub a).
Quanto alla doglianza secondo la quale il Giudice di Pace non
avrebbe tenuto in considerazione le argomentazioni addotte con l’atto di

2

giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, nel

opposizione alla richiesta di archiviazione, va osservato che il Giudice di
Pace, nel disporre l’archiviazione, ha fatto integrale rinvio alla richiesta
del Pubblico Ministero la quale non è affatto priva di motivazione
essendo fondata sugli atti di indagine analiticamente indicati, sia quanto
al reato di ingiurie sia quanto a quello di danneggiamento.
«non ha

minimamente considerato che il Pubblico Ministero aveva richiesto
archiviazione per un reato totalmente diverso da quelli indicati nella
querela e nell’opposizione, senza fare, il Giudice come il Pubblico
Ministero, alcun riferimento ai reati effettivamente sussistenti»,

deve

ritenersi manifestamente infondata in quanto costituisce prerogativa del
Pubblico Ministero la formulazione dei capi d’incolpazione e non certo
alla parte privata.
In altri termini, sebbene il Giudice di Pace abbia fatto un semplice
rinvio alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, nulla fa
ritenere che non abbia preso in esame l’opposizione alla richiesta di
archiviazione che era fondata, in pratica, solo su una diversa ed
opinabile qualificazione giuridica dei fatti (artt. 639 – 674 – 675 cod.
pen.) e su un preteso travisamento della prova in ordine al reato di
ingiuria attribuito alla Nencioni, laddove, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, il Pubblico Ministero, nella sua richiesta aveva
stigmatizzato «l’estrema genericità dei fatti esposti dalla Nencioni, privi
di qualsivoglia riscontro esterno e tenuto conto delle circostanze
concrete del comportamento,
Buccianelli,

per converso, censurato dal

tali da evidenziarne la mera natura di privata

esclamazione, con esclusione di qualsivoglia intento comunicativo o
divulgativo».
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.

3

La doglianza secondo la quale il Giudice di Pace

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma 18/12/2013

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