Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3967 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3967 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse della persona offesa PETRONE
Carlo, n. a Calopezzati (CS) il 20.12.1955, rappresentato e assistito
dall’avv. Matteo La Sala avverso il decreto n. 7149/2012 emesso dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data
14.09.2012 nell’ambito del procedimento a carico di Germanà
Massimo indagato per il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen.;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
lette le conclusioni scritte assunte in data 26.09.2013 dal sostituto
procuratore generale dott. Gianluigi Pratola che ha chiesto di voler
annullare il decreto impugnato con rinvio al Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino con le conseguente
determinazioni.

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)

RITENUTO IN FATI-0

1. Con decreto ex art. 410, comma 2 cod. proc. pen., il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, previa
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla
persona offesa Petrone Carlo, disponeva de plano l’archiviazione
del procedimento a carico di Germanà Massimo, indagato per il

delitto di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen..
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Petrone Carlo, veniva
proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 127, 409 e 410 cod. proc.
pen. per omessa fissazione di udienza in camera di consiglio in
contraddittorio sulla richiesta di archiviazione e sulla opposizione alla
stessa presentata da parte della persona offesa.
Nel provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Torino aveva ritenuto inammissibile
l’opposizione per omessa indicazione specifica di nuovi atti da
compiere per colmare le evidenziate lacune investigative avendo il
deducente richiesto solo una rivalutazione di fatti noti. Il
provvedimento veniva censurato dal ricorrente sotto il profilo
dell’avvenuta formulazione, fuori dal contraddittorio, di valutazioni
prognostiche sul merito dell’opposizione, come tali assolutamente
inidonee a sostenere un provvedimento di archiviazione de plano per
inammissibilità dell’opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte a cui
il Collegio intende uniformarsi, in presenza di opposizione della
persona offesa, il giudice per le indagini preliminari può disporre
l’archiviazione

con

provvedimento

“de

plano”

ricorrendo

l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità
dell’opposizione dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o al
fatto che i nuovi atti di indagine richiesti non abbiano pertinenza e
specificità ai fini dell’accertamento penale (Cass., Sez. 2, n. 158 del

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27/11/2012-dep. 04/01/2013, p.o. in proc. Scandurra, rv. 254062;
nello stesso senso, Cass. n. 11524 del 08.02.2007-dep. 16.03.2007;
Cass. n. 16505 del 21.04.2006-dep. 15.05.2006; Cass. n. 47980 del
01.10.2004-dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 01.04.2004-dep.
20.05.2004; Cass. n. 10682 del 05.02.2003-dep. 07.03.2003; Cass.
Sez. un. n. 2 del 14.02.1996-dep. 15.03.1996).
Altra e completamente diversa è l’ipotesi in cui venga ritenuta la

superfluità delle ulteriori indagini, situazione di per sè inidonea a
negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale
(cfr., Cass., Sez. 3, n. 9184 del 14.01.2009-dep. 02.03.2009).
Ne consegue che il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della
parte offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli
aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità
dell’opposizione, la pertinenza e specificità degli atti di indagine
richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, restando
– invece – preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai
fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in
sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass., Sez. 4, n. 34676 del
22.06.2010, dep. 24.09.2010).
5. Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, nel
provvedere de plano, ha espressamente e motivatamente escluso la
specificità e la pertinenza dei nuovi atti di indagine sollecitati dal
Petrone che si era limitato ad indicare la necessità di disporre
generiche verifiche di cui era rimasto non chiarito l’oggetto, di
acquisire documentazione in gran parte già presente agli atti, di
procedere all’audizione di persone in merito a fatti e circostanze non
sufficientemente indicate: incombenti di pretesa investigazione
suppletiva, correttamente ritenuti privi dei requisiti di ammissibilità
richiesti dalla norma.
I rilievi del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino sono, pertanto, in punto di diritto assolutamente corretti ed
idonei a costituire una motivazione del tutto immune da vizi logicogiuridici e non scalfita dalle infondate censure mosse dal ricorrente.
6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, la condanna
al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa

3

delle ammende

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

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Così deliberato in Roma il 18.12.2013

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