Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39666 del 03/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39666 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIKOLLA ALEKSANDER N. IL 19/07/1969
avverso l’ordinanza n. 67/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 03/04/2014
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 19 aprile 2013 il gip del Tribunale di Verona, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Nikolla
Alexander, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ex
art. 671 c.p.p. in relazione alle sentenze pronunziate nei suoi confronti, ritenendo
ostativi la diversa natura dei reati commessi.
di fiducia, Nikolla, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 2014.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore