Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3965 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3965 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di MANGANO Luigi, n. a Palermo il
10.11.1969, rappresentato e assistito dall’avv. Mario Luciano
Brancato avverso l’ordinanza di archiviazione n. 5173/2009
pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Teramo in data 27.03.2013 nel procedimento a carico di Gasparrini
Fabrizio;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. depositata in data
28.11.2013 dall’avv. Luca Di Eugenio, difensore di Gasparrini
Fabrizio;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
lette le conclusioni scritte assunte in data 03.10.2013 dal sostituto
procuratore generale dott. Alfredo Montagna che ha chiesto il rigetto
del ricorso

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 27.03.2013, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo disponeva
l’archiviazione del procedimento a carico di Gasparrini Fabrizio per
i delitti di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen. per ritenuta

infondatezza della notitia criminis: provvedimento assunto all’esito
dell’udienza camerale alla quale aveva partecipato anche il
difensore della persona offesa Mangano Luigi.
2. Avverso detto provvedimento la persona offesa, a mezzo difensore
munito di procura speciale, propone il presente ricorso per
cassazione lamentando inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale ex art. 606 lett b) cod. proc.
pen..
Lamenta il ricorrente come il giudice per le indagini preliminari, in
merito alla determinazione del limite oltre il quale gli interessi vanno
considerati come usurari, abbia erroneamente proceduto al calcolo
del tasso effettivo globale (incidente sulla determinazione dei cd.
tassi soglia) seguendo le formule indicate dalla Banca d’Italia e non
secondo i criteri di calcolo determinati dalla legge n. 108 del 7 marzo
1996 che ha modificato l’art. 644 cod. pen. ed individuato nel
Ministro del Tesoro, l’Autorità che – sentiti Banca d’Italia e Ufficio
italiano dei cambi – rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio da utilizzare per determinare l’entità dei cd. “tassi soglia”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso va rigettato.
4. Va innanzitutto premesso che, come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n.
9440 del 03/02/2010-dep. 09/03/2010, p.o. in proc. Di Vincenzo ed
altri, rv. 246779), è da considerarsi inammissibile il ricorso per
cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione per
vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del
contraddittorio ovvero per “errores in iudicando” fondati su una

2

diversa interpretazione della legge sostanziale.
5. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è stato emesso a
seguito della opposizione del ricorrente, all’esito della rituale
instaurazione e celebrazione dell’udienza partecipata in camera di
consiglio. Ora, la violazione del contraddittorio è l’unico vizio
denunziabile con il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione,
vuoi preso de plano vuoi, a maggior ragione emesso a seguito di

camera di consiglio (Cass., Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002-dep.
09/01/2003, Mione, rv. 223330; Cass., Sez. 1, n. 8842 del
07/02/2006-dep. 14/03/2006, p.c. in proc. Laurino, rv. 233582;
Cass., Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995-dep. 15/02/1996, Ronchetti
ed altro, rv. 204992; Id., n. 3018 del 20/09/1991-dep. 14/11/1991,
Di Salvo, rv. 189618).
Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi
d’impugnazione e non v’è ragione costituzionalmente imposta di un
ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso.
La natura “interlocutoria e sommaria… finalizzata a un controllo di
legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento sul
merito dell’imputazione” (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del
1998, 54 del 2003; sent. n. 319 del 1993) dell’archiviazione e la
ratio –

esclusivamente servente il controllo di legalità e

l’obbligatorietà dell’azione penale – che tradizionalmente si riconosce
assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso
(“negli stretti limiti in cui ciò risponda” a tale funzione di controllo: C.
cost. ord. n. 95 del 1998), consentono d’affermare infatti che alla
pretesa sostanziale del denunziante/querelante offrono comunque
adeguata garanzia: da un lato, la possibilità di sollecitare una
riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive;
dall’altro, l’intatta facoltà di esercitare i propri diritti d’azione e
difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile)
propria.
6. Ne consegue che non è possibile, per tali ragioni, denunziare la
nullità del provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che
non si risolvano in violazioni del contraddittorio e neppure è possibile
impugnare il provvedimento assertivamente affetto da

error in

iudicando in quanto basato su non condivisibili interpretazioni della
legge sostanziale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5052 del 21/10/1999-dep.

3

15/11/1999, Andreucci, rv. 215629).
7. Fermo quanto precede, si rileva come nella fattispecie non si verta in
ipotesi di mancanza di motivazione o di motivazione apparente
dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice ha fornito gli elementi
sui quali si è fondata la propria decisione facendo riferimento alla
richiesta formulata dal pubblico ministero e fornendo congrua
motivazione a sostegno del provvedimento adottato, in particolare

8. Alla pronuncia consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato in Roma il 18.12.2013

motivando sulla insussistenza dell’ingiustizia del profitto.

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