Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3965 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3965 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOLLINI CARLO N. IL 15/10/1976
avverso la sentenza n. 3610/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Milano, quarta sezione
penale, confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato Bollini
Carlo alla pena di mesi tre di reclusione per il delitto di insolvenza fraudolenta.

3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza.
Il gravame proposto appare del tutto generico non essendo stata mossa alcuna
concreta e specifica contestazione alla fondatezza fattuale dell’ampio apparato
argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per addivenire alla
conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000, dep.
03/05/2000, Barone, Rv. 216473).
Nella fattispecie, lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza
impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, risulta fondato su una
coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un
organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del
ricorrente in ordine al reato a lui contestato. La motivazione della sentenza
impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla
quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei
fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione
dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, assistito dal difensore,
lamentando, quale motivo unico, la mancanza e l’illogicità della motivazione.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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