Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3964 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3964 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di SCARLINO Elio Luigi Salvatore,
n. a Matino (LE) il 29.11.1954, rappresentato e assistito dall’avv.
Ernesto Licci avverso l’ordinanza n. 414/2013 pronunciata dalla Corte
d’Appello di Lecce in data 17.04.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
lette le conclusioni scritte assunte in data 26.09.2013 dal sostituto
procuratore generale dott. Fulvio Baldi che ha chiesto il rigetto del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 17.04.2013 la Corte d’Appello
di Lecce, rigettava l’istanza di restituzione in termini proposta da

1

SCARLINO Elio Luigi Salvatore al fine di proporre impugnazione
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di
Casarano, in data 22.10.2012, irrevocabile in data 16.03.2013 con la
quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni tre di
reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 648
cod. pen..
Lamentava lo SCARLINO di non aver ricevuto la notifica dell’estratto

contumaciale, né di averne avuto notizia aliunde, essendo quasi
sempre assente dalla propria abitazione, sita in Matino (LE) via Porta
Carrese 22, per motivi di lavoro; aggiungeva altresì che presso detta
abitazione in talune occasioni vi dimorava il fratello Scartino Giorgio il
quale, da lui interpellato, gli avrebbe riferito che “… se il postino
avesse eseguito la consegna dell’avviso, mettendolo sotto il
portoncino di casa, egli l’avrebbe gettato con i piedi, senza nemmeno
prenderlo in mano, ritenendolo cartaccia, come spesso succede …”.
Osservavano i giudici della Corte d’Appello di Lecce come dagli atti
risultasse:
– l’avvenuta elezione di domicilio da parte dello SCARLINO presso la
citata casa di abitazione, elezione di domicilio avvenuta in sede di
identificazione da parte della polizia giudiziaria in data 29.09.2010;
– l’avvenuta celebrazione in contumacia del giudizio di primo grado;
-l’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale presso il domicilio
eletto presso il quale, l’agente postale, non avendovi rinvenuto
alcuna persona in sede di accesso effettuato in data 29.01.2013,
provvedeva ad immettere l’avviso in cassetta e a depositare il plico
nell’ufficio postale dandone rituale avviso al destinatario;
-l’avvenuto perfezionamento della notifica alla data dell’11.02.2013
per compiuta giacenza;
-l’assoluta inverosimiglianza (oltre all’astrattezza ed alla genericità)
della versione difensiva in merito alla possibile dinamica degli
accadimenti, incolpevole per il ricorrente.
Successive analoghe istanze venivano ripresentate nell’interesse
dello SCARLINO che venivano disattese con provvedimenti della
Corte d’Appello di Lecce rispettivamente in data 13.05.2013,
29.05.2013 e 14.06.13.
2. Con il presente gravame, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione
della legge ed in particolare dell’art. 175 cod. proc. pen., la

2

manifesta illogicità delle motivazioni della Corte d’Appello di Lecce
nonché la violazione del procedimento notificatorio essendo stato
disatteso dall’agente notificatore Cuna Antonio l’art. 8 della I. 20
novembre 1982 n. 890 ed in particolare la verifica dell’asserita
dichiarata (ma in realtà cessata da tempo) convivenza tra il
destinatario dell’atto e il fratello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
4. Il ricorrente si duole del rigetto da parte della Corte d’Appello di
Lecce dell’istanza di rimessione in termini avanzata ai fini
dell’impugnazione di una sentenza contumaciale di condanna
pronunciata in primo grado.
Le doglianze attengono all’asserita violazione dell’art. 175 cod. proc.
pen. ed alla ritenuta manifesta illogicità della motivazione e fanno
sostanzialmente leva sul comportamento penalmente rilevante
dell’agente notificatore che aveva provveduto alla notifica della
citazione a giudizio, il quale avrebbe falsamente attestato la
ricezione dell’atto notificato da parte del fratello del ricorrente,
dichiarando, contrariamente al vero, che tra gli stessi intercorresse
un rapporto di convivenza.
Ritiene il Collegio, in ossequio al consolidato orientamento
giurisprudenziale della Suprema Corte, come la nullità della
notificazione di un atto non possa essere dichiarata sul solo
presupposto che una parte adduca la falsità delle modalità attestate
nella relazione di notificazione senza fornire la prova che il pubblico
ufficiale notificatore abbia commesso un delitto di falso (Cass., Sez.
2, n. 13748 del 10/03/2009-dep. 30/03/2009, Scintu, rv. 244056).
Invero, nonostante la mancata previsione che la relazione di notifica
faccia fede sino a querela di falso, il giudice non può liberamente
valutare tale atto, il quale conserva la qualità di atto pubblico con
carattere fidefaciente. Ne consegue che la parte che vuole addurre la
falsità delle modalità di notificazione attestate dall’ufficiale
notificatore, non può provarla se non dimostrando rigorosamente che
il pubblico ufficiale è incorso nel reato di cui all’art. 479 cod. pen.
(cfr., Cass., Sez. 3, n. 44687 del 07/10/2004-dep. 18/11/2004,

3

Delle Coste, rv. 230315).
Nella fattispecie, tale prova rigorosa non è da ritenersi
sufficientemente raggiunta attraverso la mera allegazione al ricorso
dell’avviso di conclusione delle indagini nei confronti del notificatore
per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.
5. Alla pronuncia consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i

somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma il 18.12.2013

Il Consigliere estensore
. Andrea Pellegrino
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Dott. Ugo De Cres

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profili di colpa emergenti dal ricorso, la condanna al pagamento della

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