Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39637 del 03/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39637 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCARIELLO MASSIMO N. IL 30/08/1978
avverso l’ordinanza n. 283/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 03/04/2014

Ritenuto in fatto.
LH

13 maggio 2013 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice

dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a Massimo Moscariello con sentenza emessa il 30 marzo 1998 dal gip del
locale Tribunale (irrevocabile il 5 novembre 1998). Revocava il beneficio
dell’indulto concesso a Moscariello il 19 novembre 2009 (pena condonata armi due,

volte, da un lato, ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
ai sensi dell’art. 671 c.p.p. e l’applicazione dell’indulto sulla pena oggetto della
sentenza indicata al n. 1 del certificato del casellario giudiziario.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Moscariello il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena, non consentito per le sanzioni irrogate con sentenze di patteggiamento,
alla revoca del beneficio dell’indulto, mai notificato all’interessato che non è stato
posto in condizione di proporre opposizione, nonché al diniego della continuazione.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva che l’ordinanza
impugnata, con motivazione all’evidenza immune da vizio logici e giuridici, ha
evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio, atteso che la
sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una
sentenza di condanna, costituisce titolo idoneo, in mancanza di un’espressa
previsione di deroga, per la revoca, a norma dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p., della
sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez,. Un. N. 17781
del 29.11.2005).
2.In merito alla seconda censura, occorre sottolineare che l’ordinanza impugnata
ha correttamente messo in luce la sussistenza dei presupposti per la revoca del
beneficio dell’indulto ai sensi dell’art. 1, comma 3, 1. n. 241 del 2006, avendo
Moscariello commesso un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data
di entrata in vigore della I. n. 241 del 2006, non essendo invece richiesto dalla legge
che entro il medesimo termine sia divenuta irrevocabile anche la sentenza di
condanna riguardante il suddetto reato.

nove giorni di reclusione, euro 1.126,33 di multa). Rigettava le istanze difensive

Del tutto indimostrato e aspecifico è il rilievo di natura processuale attinente
alla procedura di revoca dell’indulto, correttamente avvenuta nel rispetto delle
cadenze procedimentali indicate dalla legge.
3.Manifestamente infondato è l’ultimo motivo di ricorso che non censura in
realtà la struttura argomentativa dell’ordinanza, ma tende a sollecitare una non
consentita lettura alternativa delle emergenze processuali in presenza di una
motivazione completa ed esente da qualsiasi vizio.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 2014.

4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la

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