Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3963 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3963 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/12/2013

SENTENZA
Sui ricorsi proposto rispettivamente:
-da SORACE Carmelo, n. a Taranto il 20.02.1945, in proprio;
– nell’interesse di GALLO Pasquale, n. a Taranto il 03.07.1962,
rappresentato e assistito dall’avv. Pietro Putignano;
-da CERVELLI Raffaele, n. a Taranto il 03.05.1975, in proprio
avverso la sentenza n. 1417/2008 della Corte d’Appello di Lecce
Sezione Distaccata di Taranto in data 15.12.2011;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
lette le conclusioni scritte assunte in data 18.10.2013 dal sostituto
procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi che ha chiesto il rigetto
del ricorso del SORACE e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
del GALLO e del CERVELLI.

1

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha dichiarato l’inammissibilità degli appelli
proposti dagli imputati GALLO Pasquale, SORACE Carmelo e CERVELLI
Raffaele avverso la sentenza del Tribunale di Taranto in data 21 aprile
2008 che aveva, in parte qua, condannato gli stessi e assolto, per

alcune ipotesi di reato, il SORACE.
1.1. Con i presenti gravami, i ricorrenti lamentano rispettivamente:
– il SORACE, la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 591 lett. c) e 585, comma 1 cod. proc. pen. (per
mancata perenzione del termine per proporre appello);
– il GALLO, la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in
relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. nonché la violazione dell’art.
606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 81,
132 e 133 cod. pen. (per ingiustificata declaratoria di inammissibilità
dell’appello, per mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e per eccessività della pena come complessivamente
irrogata);
– il CERVELLI, la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 591 lett. c) e 585, comma 1 cod. proc. pen. (per
mancanza di elementi probatori sufficienti per addivenire ad una
pronuncia di condanna e per eccessività del trattamento sanzionatorio).
Su queste premesse i

ricorrenti chiedevano l’annullamento

dell’impugnata sentenza con le consequenziali statuizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

Il SORACE Carmelo risulta nelle more deceduto, come da

certificazione del comune di Taranto – agli atti – che attesta il suo
decesso in Taranto in data 16.9.2012. Nei confronti del medesimo,
pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio essendo i reati a lui
ascritti estinti per intervenuta morte dell’imputato.
Di contro, i ricorsi proposti da GALLO Pasquale e CERVELLI Raffaele
vanno dichiarati inammissibili attesa la moro manifesta infondatezza.
3. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha dichiarato l’inammissibilità degli appelli

2

proposti dagli imputati GALLO Pasquale, SORACE Carmelo e CERVELLI
Raffaele avverso la sentenza del Tribunale di Taranto in data 21 aprile
2008 che aveva, in parte qua, condannato gli stessi e assolto, per
alcune ipotesi di reato, il SORACE.
Con riferimento alla posizione di GALLO Pasquale, censura il
ricorrente la valutazione della Corte di Appello secondo cui i motivi di
impugnazione non precisavano le ragioni di critica della sentenza

appellata, sia in fatto che in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato manifestamente e, come tale,
va dichiarato inammissibile.
La motivazione della decisione impugnata é priva dei vizi lamentati,
avendo da una parte dato giustificazione della infondatezza dei motivi
concernenti il merito (nella specie, l’insussistenza dell’elemento
psicologico) e, dall’altra, correttamente definito “meramente
assertivi” quelli relativi al trattamento sanzionatorio, privi
dell’esposizione delle ragioni che farebbero ritenere errata quella
decisione.
Con riferimento alla posizione di CERVELLI Raffaele, si lamenta nel
ricorso come la Corte d’Appello di Lecce abbia ingiustamente
dichiarato l’inammissibilità dell’appello, pur in presenza di un quadro
probatorio costituito da meri indizi.
Anche questo ricorso é manifestamente infondato. La Corte d’Appello
di Lecce ha correttamente fatto governo delle regole che
sovrintendono il giudizio di inammissibilità, rilevando inoltre come,
quanto al trattamento sanzionatorio, fossero state avanzate solo
richieste non corredate da alcuna motivazione al riguardo.
Anche il ricorso proposto nell’interesse di CERVELLI Raffaele va quindi
dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Alla pronuncia consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di
Gallo Pasquale e Cervelli Raffaele al pagamento delle spese processuali
nonché la loro condanna, valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi,
al pagamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno a favore della
Cassa delle ammende

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sorace

3

Carmelo per essere i reati estinti per sopravvenuta morte dell’imputato;
dichiara inammissibili i ricorsi di Gallo Pasquale e Cervelli Raffaele che
condanna al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al
pagamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma il 18.12.2013

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