Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3963 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 3963 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

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sul ricorso proposto da:
CARAMIA GIUSEPPE N. IL 28/12/1966
avverso la sentenza n. 288/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore, lamentando:
-mancata assunzione di prova decisiva; violazione dell’art. 495, comma 2 cod.
proc. pen. (primo motivo);
-motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria con erronea applicazione
della legge penale (secondo motivo).
In relazione al primo motivo si censura la decisione della Corte d’appello che
ha reputato superfluo approfondire la posizione di altri allievi dell’autoscuola PE
i quali, versando nelle stesse condizioni delle persone offese, contrariamente a
queste ultime ebbero modo di sostenere l’esame per il conseguimento della
patente di guida presso l’autoscuola “Di Tano”, in quanto furono all’uopo
autorizzati da Perrini Francesco; ha quindi, indebitamente, rigettato, previo
parziale rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, sia la richiesta di acquisizione
presso la MCTC di Brindisi, dei fascicoli relativi al conseguimento della patente
di guida dei sigg.ri Brescia Concetta e Lacirignola Donatello, sia l’assunzione a
testimonianza contraria di questi ultimi e di Lacatena Filomena, titolare della
predetta scuola guida “Di Tano”.
In relazione al secondo motivo si censura la sentenza impugnata per aver
omesso di considerare la mancanza nella fattispecie dei presupposti di cui
all’art. 640 cod. pen., nell’aver riconosciuto come il Caramia avesse un preciso
interesse economico a far iscrivere Oggiano Massimo e Cofano Lorenza
all’autoscuola avendoli indotti ad eseguire i versamenti senza la prospettiva di
ottenere la patente di guida.
E’ stata depositata in cancelleria in data 18.11.2014 memoria con allegato
verbale di remissione di querela in data 10.02.2014 (avanti la Stazione dei
Carabinieri di Fasano) da parte di Cofano Lorenza e Oggiano Massimo nei
confronti di Caramia Giuseppe.
3. Consegue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per essere il reato, perseguibile a querela, estinto per sopravvenuta remissione
di querela; il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Lecce, seconda sezione
penale, riformava parzialmente la sentenza di primo grado (concedendo il
beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale) che aveva condannato Caramia Giuseppe per il reato di truffa (capo
A e B) alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 50,00 di
multa.

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