Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39621 del 10/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39621 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI VANO PASQUALE N. IL 10/12/1968
avverso la sentenza n. 10278/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 10/09/2015


Motivi della decisione
L’imputato Di Vano Pasquale ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Napoli
che, a conferma di quella emessa dal GOT del locale Tribunale in data 26/02/2009, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione dagli
arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).
Il ricorrente deduce, in maniera obiettivamente confusa, un preteso errore di calcolo nella determinazione della pena.

Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 sette bre 2015

Data la sua incomprensibilità, il ricorso si rivela inammissibile perché generico (artt. 581 lett.
c], 591 lett. c] cod. proc. pen.) non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata
quale oggetto di possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.

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