Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3961 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3961 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
TUDOR IONUT CIPRIAN nato il 24/02/1988, avverso la sentenza del
22/05/2013 del Tribunale di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Eduardo Scardaccione
che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. TUDOR IONUT CIPRIAN, in proprio, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 22/05/2013 con la
quale il giudice monocratico del Tribunale di Bologna gli aveva applicato
la pena concordata con il P.M. per il reato di ricettazione deducendo:
1.1. la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla
mancata motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità
e/o manifesta illogicità e contraddittorietà;
1.2. violazione dell’art. 163 cod. pen. in ordine alla mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Data Udienza: 18/12/2013

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.

3. Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha

della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

4.

Quanto alla mancata concessione della sospensione

condizionale della pena la medesima, oltre che non far parte del
patteggiamento, non poteva essere concessa, perché, come ha
osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, in
considerazione dei precedenti penali risultando il ricorrente recidivo
specifico infraquinquennale.

2

reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e

5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,

equitativamente in C 1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 18/12/2013

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

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