Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39606 del 03/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39606 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 6142/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 03/04/2014

Ritenuto in fatto.
Con provvedimento depositato 1’8 aprile 2013 II Magistrato di Sorveglianza di
Spoleto dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da
Alessio Attanasio avverso la limitazione alla numero dei libri di scuola di cui è
consentito l’utilizzo e alle modalità delle perquisizioni in cella t ktto 1 clx, htek i

personalmente Alessio Attanasio il quale lamenta violazione di legge in ordine alle
(LU im
ragioni poste a base del provvedimento adottato. It.,114:C4IWAitt 2(A.’
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In sede giurisdizionale sono sindacabili, mediante reclamo al Magistrato di
sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la
procedura indicata nell’art. 14 ter I. n. 354 del 1975, soltanto quei provvedimenti
dell’amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti soggettivi (Sez. U., 26
febbraio 2003, Gianni).
Nel caso in esame, le doglianze, astrattamente attinenti a diritti soggettivi, non
sono state in concreto comprovate in alcun modo e sono, pertanto, aspecifiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

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