Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39602 del 03/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39602 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 03/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STIVAL ALICE N. IL 29/07/1987
avverso la sentenza n. 1327/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

J

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 20 ottobre 2011, il Tribunale di Padova dichiarava Stivai Alice colpevole del reato di cui all’art. 2 L. 27 dicembre 1956, n.
1423 condannandola, ritenuta la continuazione con il reato già giudicato con decreto penale del GIP del Tribunale di Padova, alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, scontando la redazione nelle forme
dell’appello, in quanto è stato erroneamente ritenuto dall’impugnante che il giudice
competente fosse quello della cognizione, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità, come una richiesta assolutoria o di mera richiesta di
revisione del trattamento sanzionatorio, vietate in questa sede.
3.2. — Il provvedimento impugnato, peraltro, dando conto in modo analitico
delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di
legittimità.
In particolare sono stati evidenziati dal giudice del merito i profili di responsabilità della prefata analiticamente individuandoli nel contesto di prova resosi disponibile in giudizio dandone esaustiva ragione con argomentazioni immuni da vizi logici
e giuridici.
Anche i profili attinenti al trattamento sanzionatorio sono stati delibati dal giudice del merito in modo esaustivo oltre che logico e non contradditorio.
Sul rilievo difensivo (secondo motivo di gravame) di rideterminazione della pena
con un aumento in misura prossima al minimo di pena, e ciò in relazione a quanto
già ritenuto in sede esecutiva dal Tribunale di Padova n. 176/10 GE con riferimento
al decreto penale n. 1025/09 con riferimento al quale il giudice di primo grado ha

Udienza in c.c.: 3 aprile 2014 — Stivai Alice — RG: 31377/13, RU: 20;

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tempestivo ricorso per cassazione Stiva! Alice chiedendone l’annullamento.

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ritenuto in sentenza la continuazione, il medesimo va dichiarato inammissibile trattandosi con evidenza di questione non proponibile in questa sede involgendo una
valutazione d’ordine discrezionale di esclusiva competenza del giudice di merito.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 2014

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(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

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