Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3960 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3960 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udienza: 18/12/2013

SENTENZA

su ricorso proposto da:
CHEREDNICHENKO OLENA nata il 28/12/1968, avverso l’ordinanza del
12/10/2012 della Corte di Appello di Ancona;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott.
Gianluigi Pratola che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza in data 12/10/2012, la Corte di Appello di
Ancona

dichiarava

inammissibile

l’appello

proposto

da

CHEREDNICHENKO Olena avverso la sentenza con la quale, in data
01/02/2010, il Tribunale di Fermo l’aveva ritenuta responsabile del reato
di cui all’art. 648 c.p.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputata, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo

1

VIOLAZIONE

Ì(7

DELL’ART.

591 COD. PROC. PEN. atteso che, contrariamente a quanto

ritenuto dalla Corte territoriale, erano stati rispettati i requisiti di
specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p. per l’impugnazione.

3. Il ricorso è fondato, in quanto, sebbene in forma stringata,

responsabilità penale sotto due profili: a) perché era stata ritenuta sulla
base della sola testimonianza del teste Marino Salvatore, laddove al
fatto erano stati presenti altri testimoni (due Carabinieri) che avrebbero
dovuto essere esaminati; b) perché il concorso con il Veneranda non
poteva ritenersi provato sulla base del solo fatto che essa ricorrente si
trovava in compagnia del suddetto imputato.
Il gravame, pertanto, non può considerarsi privo di specificità in
quanto l’imputata aveva sottoposto alla Corte il

thema decidendum

indicando le ragioni di fatto e di diritto delle censure:
conseguentemente, l’ordinanza dev’essere annullata senza rinvio e gli
atti trasmessi alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
ANNULLA
l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di Appello di Ancona per il giudizio
Roma 18/12/2013

l’imputata aveva sottoposto alla Corte territoriale la problematica della

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