Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 396 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 396 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLOSI SALVATORE N. IL 01/03/1976
avverso la sentenza n. 920/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
‘
OSSERVA
Nicolosi Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catania , in data 13-12-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 189 cds
e 367 cp .
L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni ostative alla declaratoria di
responsabilità e senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche,
alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del
decisum.L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della
genericità dei motivi addotti , è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di
inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13.
Deduce vizio di motivazione in merito della sentenza impugnata .