Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39594 del 03/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39594 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 03/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORGOGNONE ROSALIA MARIA N. IL 07/09/1965
avverso l’ordinanza n. 135/2012 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO,
del 16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

DEPOSITA1 A 1
IN CANCELLERIA
25 SEI 2014

J

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con provvedimento pronunciato in data 16 maggio 2013, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Agrigento rigettava l’istanza di nuova determinazione della pena relativamente al decreto penale di condanna n. 491/12.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

mento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — La ricorrente lamenta il fatto che il giudice avrebbe erroneamente fatto
ricorso, nell’emissione nel decreto penale, alla violazione più grave, peraltro sbagliano nell’individuarla, non avendo tenuto conto del favor rei secondo cui si sarebbe dovuto scindere le violazioni commesse applicando per quelle anteriori
all’entrata in vigore della L. 94/2009 la relativa normativa più favorevole. Non tiene
tuttavia conto la Borgognone che il decreto penale in parola non è stato opposto,
sicché il medesimo è divenuto irrevocabile e non più tangibile nel merito. Le censure che vengono pertanto mosse al medesimo sono inammissibili.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 2014

onsiter7sime.,t

Il Pre idente

2

tempestivo ricorso per cassazione Borgognone Rosalia Maria chiedendone l’annulla-

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