Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3959 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3959 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLO GIUSEPPE N. IL 21/03/1986
DI GIACOMO GIUSEPPE N. IL 15/09/1983
avverso la sentenza n. 2054/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CALTANISSETTA, del 27/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

1. Con sentenza del giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Caltanissetta, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico
ministero venivano applicate agli imputati di seguito indicati le seguenti pene:
-a Cavallo Giuseppe, ritenuto il reato di cui al capo 8) della rubrica e quelli
giudicati con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta in data
13.05.2010, irrevocabile in data 31.08.2010, tutti esecutivi del medesimo
disegno criminoso, la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di
multa, in aumento sulla citata pena inflitta con la sentenza della Corte
d’appello di Caltanissetta in data 13.05.2010;
-a Di Giacomo Giuseppe, ritenuto il reato di cui al capo 11) della rubrica e
quelli giudicati con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta in data
16.07.2009, irrevocabile in data 26.11.2010, tutti esecutivi del medesimo
disegno criminoso, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, in
aumento sulla citata pena inflitta con la sentenza della Corte d’appello di
Caltanissetta in data 16.07.2009.
2. Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati lamentando
-il Cavallo: violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 530 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.; in particolare, secondo il
ricorrente il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione in
presenza di una motivazione mancante o manifestamente illogica;
– il Di Giacomo: errata qualificazione giuridica del fatto; in particolare, secondo
il ricorrente il fatto doveva essere qualificato non come estorsione bensì come
violenza privata in assenza di violenza o minaccia di alcun tipo.
In data 15.12.2014 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta
da Di Giacomo Giuseppe: da qui l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
rinuncia.
3. Di contro, il ricorso del Cavallo è inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza.
Invero, con lo stesso non si muove alcuna concreta e specifica contestazione
alla fondatezza fattuale dell’apparato argomentativo utilizzato dal giudice di
merito nella sentenza oggetto di gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000, dep.
03/05/2000, Barone, Rv. 216473).
In ogni caso, va evidenziato come questa Corte abbia ripetutamente affermato
che non è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo ex
articolo 444 cod. proc. pen., proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali
1

osserva

specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel
momento del giudizio.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
millecinquecento a carico di Cavallo Giuseppe e di euro cinquecento a carico di
Di Giacomo Giuseppe, per entrambi a titolo di sanzione pecuniaria

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
millecinquecento euro Cavallo Giuseppe e di cinquecento euro Di Giacomo
Giuseppe.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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