Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39584 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39584 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMONACO GIANLUCA N. IL 05/05/1978
avverso l’ordinanza n. 106/2013 TRIBUNALE di COMO, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
– í…);122~)
lette/seite le conclusioni del PG Dott.

4

l Q.

C.0-7-4D

Uditi difensor Avv.;

oLd-vùci,u,k7

Data Udienza: 01/07/2014

4’i–

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza del 7 ottobre 2013 il Tribunale di Como, in composizione
monocratica, in funzione di giudice della esecuzione, respingeva le richieste
avanzate da Gianluca Lomonaco, volte ad ottenere il riconoscimento della
continuazione tra i reati di a) rapina, resistenza a un pubblico ufficiale e

Gentile il 22 marzo 2007; b) tentata estorsione, detenzione illegale di armi e
inosservanza delle prescrizioni del giudice della prevenzione, commessi in Lurago
Marinone, il 29 novembre 2008; c) inosservanza delle prescrizioni del giudice della
prevenzione, commesso Lurago Marinone, il 20 novembre 2008; d) lesione
personale e minaccia, commesso in Limido Comasco 1’8 maggio 2009, e lesione
personale, minaccia, ingiuria, ricettazione, detenzione illegale di armi, commesso in
Guanzate il 15 luglio 2009, rispettivamente giudicati con sentenze aa) della Corte di
appello di Milano del 30 gennaio 2009 (irrevocabile dal 17 marzo 2009); bb) del
Tribunale di Como in data 4 marzo 2009 (irrevocabile dal 9 aprile 2009), cc) del
Tribunale di Como del 29 giugno 2010 (irrevocabile dal 26 aprile 2011; e dd) dello
stesso Tribunale ordinario in data 21 luglio 2010 (irrevocabile dal 10 ottobre 2010).
Il giudice della esecuzione osservava che, anche supponendo dimostrata la
condizione di tossicodipendenza del ricorrente, l’intervallo cronologico notevole tra
i reati e la eterogeneità della condotte non consentivano di ritenere la ricorrenza di
un medesimo e unitario disegno criminoso. Quanto, poi in particolare, ai reati
commessi nel novembre 2008, anche se la tempistica è compatibile con la
continuazione, tuttavia osta il rilievo che la pena complessiva eccede il unite di due
anni di reclusione, stabilito dall’articolo 188 disp. att. c.p.p.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente Lomonaco, il quale lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione. Risulta comprovato lo stato di tossicodipendenza, in quanto «nel
settembre 2012» è stata applicata la misura alternativa dell’affidamento in prova in
casi particolari (c.d. terapeutico); il lasso temporale di commissione dei reati è
«circoscritto»; le violazioni sono «pressoché sempre le stesse»; erroneamente il
giudice della esecuzione, in relazione ai reati giudicati con le sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ha ritenuto operante il limite di due anni di

1

inosservanza delle prescrizioni del giudice della prevenzione, commessi in Appiano

reclusione, mentre l’articolo 188 disp. att. c.p.p. richiede che la pena complessiva
non superi i cinque anni di reclusione.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno

modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la
constatazione di alcuni soltanto di detti indici- purché siano pregnanti e idonei ad
essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in
questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo
che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 1587 del 20.4.2000).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del
disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od
omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che,
quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come
facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere
ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta
realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati
fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il
requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma
delinquenziale.
2.Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p.
la “cognizione” del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile
collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle
sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere “in
continuazione”. Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile
disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto
esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente
motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1060 del 7.5.1992; Sez.
1, n. 2229 del 7.7.1994; Sez. 1, n. 5518 del 30.1.1995).

2

criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le

3.11 provvedimento del Tribunale di Como è conforme a tali principi giuridici, in
quanto ha analiticamente valutato il contenuto delle diverse sentenze, oggetto
dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., ha evidenziato i
punti di difformità, ha ricostruito, sulla base delle stesse, le condotte poste a
fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, l’elemento
soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei vari reati, il contesto in cui

Dopo questa disamina, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e
giuridici e, conseguentemente, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto di
non ravvisare l’unicità del disegno criminoso, tenuto conto della diversità dei beni
giuridici lesi ovvero del lasso di tempo intercorso tra i reati della stessa indole. Ha,
inoltre, correttamente sottolineato che la prova dell’identità del disegno criminoso
di cui all’art. 81 cpv. c.p. deve essere tanto più rigorosa, quanto più distanti tra loro
nel tempo sono le condotte antigiuridiche. Quando, infatti, i reati si siano verificati
a distanza temporale l’uno dall’altro, si deve fondatamente presumere, salvo prova
contraria — nel caso concreto non fornita e non emergente dalle sentenze — che la
commissione di ulteriori fatti delittuosi, anche analoghi per modalità e nomen iuris
ai precedenti, non poteva essere progettata specificamente, quando fu commesso il
delitto originario.
D’altra parte l’identità del movente non è, di per sé, sufficiente a configurare
l’unicità del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di
commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto (Sez. I,
12 marzo 1996, n. 785).
Il giudice dell’esecuzione ha, inoltre, ritualmente messo in luce l’assenza di
qualsiasi idonea documentazione dell’ asserito stato di tossicodipendenza.
4.All’evidenza prive di pregio sono le restanti censure, atteso che il ricorrente
non ha presentato alcuna istanza ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.p.
5.Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

3

essi si collocano.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, 1’1 luglio 2014.

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