Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3958 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3958 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HELE

RENNA ViNC.FN743 N. IL 01/03/1970
avverso la sentenza n. 2449/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato che lamenta:
-violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione in punto qualificazione del reato sub c)
nei termini di cui all’art. 648-bis cod. pen. (motivo unico).
Si censura in particolare il fatto che la Corte d’appello si sia limitata a
rivalutare gli elementi che avevano determinato il Tribunale a qualificare il
fatto nei termini di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., senza tuttavia motivare in
ordine alle ragioni per cui gli stessi avrebbero portata probatoria di segno
contrario.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il gravame proposto appare del tutto generico non essendo stata mossa alcuna
concreta e specifica contestazione alla fondatezza fattuale dell’ampio apparato
argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per addivenire alla
conferma del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000, dep.
03/05/2000, Barone, Rv. 216473).
Nella fattispecie, lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza
impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, risulta fondato su una
coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un
organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del
ricorrente in ordine ai reati a lui contestati. La motivazione della sentenza
impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla
quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei
fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione
dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
Invero, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come “secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il
detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi, tra cui
1

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia, prima sezione
penale, in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificato il reato sub c)
in quello originariamente contestato di cui all’art. 648-bis cod. pen. e
disapplicata la contestata recidiva specifica, rideterminava la pena nei confronti
di Renna Michele in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte
•..; orbene, nel caso di specie, il Renna fu sorpreso in possesso della Ford
Fiesta a notevole distanza temporale (oltre dieci giorni) dal furto; la presenza
delle targhe originali all’interno del veicolo, contrariamente a quanto sostenuto
dai primi giudici, è elemento del tutto neutro, essendo astrattamente
compatibile con entrambe le ipotesi prospettabili; né il Renna, pur avendone
l’interesse, ha fornito per tutta la durata del processo alcun elemento per
accreditare la versione del suo difensore (che cioè egli aveva commesso il furto
del veicolo). Se egli aveva acquistato il possesso del veicolo a non domino
(evidentemente in malafede, attesa la sua natura di bene mobile registrato), si
deve dedurre che egli, per poterne trarre profitto, aveva eseguito
materialmente (o comunque commissionato ad altri) la sostituzione delle
targhe con altre provenienti da veicolo rubato e successivamente contraffatte
(ancora una volta non avendo il Renna saputo o voluto fornire alcuna
spiegazione idonea ad una diversa lettura dei fatti processuali); talchè egli
dovrà rispondere del delitto di riciclaggio a lui originariamente contestato, oltre
che della ricettazione e contraffazione delle targhe rubate utilizzate per
“taroccare” la Ford Fíesta”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA